Art. 85 — Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

[1](( (ex art. 74 eecc - art. 50 Codice 2003))

[2](( Ai sensi dell'articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, l'Autorita' puo' imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Nel determinare l'opportunita' di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorita' prende in considerazione la necessita' di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacita'. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'impresa anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorita' tiene conto degli investimenti effettuati dall'impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorita' consente all'impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L'Autorita' valuta la possibilita' di non imporre ne' mantenere obblighi a norma del presente articolo se accerta l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformita' degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilita' economica imposti a norma dell'articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l'accesso a elementi di rete esistenti, l'Autorita' tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilita' e dalla stabilita' dei prezzi all'ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate. L'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo l'Autorita' puo' anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un'impresa abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorita' puo' approntare una contabilita' dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorita' puo' esigere che un'impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorita' provvede affinche', qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilita' dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformita' al sistema di contabilita' dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformita' al sistema.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 78 parole tolte, 496 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'Autorita' notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali modifiche, l'elenco delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 58, comma 1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capo e' notificato senza indugio alla Commissione europeaaggiunto: (ex art. 74 eecc - art. 50 Codice 2003

aggiunto: Ai sensi dell'articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, l'Autorita' puo' imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Nel determinare l'opportunita' di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorita' prende in considerazione la necessita' di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacita'. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'impresa anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorita' tiene conto degli investimenti effettuati dall'impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorita' consente all'impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L'Autorita' valuta la possibilita' di non imporre ne' mantenere obblighi a norma del presente articolo se accerta l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformita' degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilita' economica imposti a norma dell'articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l'accesso a elementi di rete esistenti, l'Autorita' tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilita' e dalla stabilita' dei prezzi all'ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate. L'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo l'Autorita' puo' anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un'impresa abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorita' puo' approntare una contabilita' dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorita' puo' esigere che un'impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorita' provvede affinche', qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilita' dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformita' al sistema di contabilita' dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformita' al sistema.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art85 · fonte del testo

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