Art. 189 c.d.s. — Comportamento in caso di incidente

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L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinche' non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilita'. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalita' dell'incidente. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire le proprie generalita', nonche' le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 242.400 a lire 969.600)). 19 29 Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi e' punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga e' in ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite e' punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a lire duemilioni. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 121.200 a lire 484.800)). 19 29

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1999 al 14 gennaio 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 189 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16091/2026

    25 maggio 2026

    Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 189 cod. strada, adottato in relazione alle ipotesi di reato ex art. 223 cod. strada, tra cui quella di omissione di soccorso, costituisce misura provvisoria di polizia volta cautelarmente ad impedire che il conducente costituisca fonte di pericolo per la circolazione in previsione dell'irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente, sicché integra gli estremi dell'atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e che prescinde dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni indagine sull'elemento psicologico, poiché l'autorità amministrativa è tenuta a verificare soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle previste.

    Art. 189 c.d.s. · Art. 223 c.d.s.

    Rassegna di maggio 2026, p. 108 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 146/2026

    Questione infondata
    23 luglio 2026

    È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Giudice di pace di Ancona in riferimento all’art. 2 Cost. – degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevedono, per il reato di inosservanza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona, che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia ridotta della metà, in caso di estinzione per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova. La violazione del parametro evocato è infatti solo apoditticamente prospettata dal rimettente senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate. (Precedente: S. 54/2026 - mass. 47321).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 189 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 268/2009

    Questione inammissibile
    23 ottobre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione in quanto il rimettente, nel rivendicare un trattamento differenziato, nell'applicazione della sanzione accessoria prevista dalla norma censurata a beneficio di quei soggetti che utilizzano il proprio veicolo come strumento di lavoro, formula una richiesta di intervento additivo dal contenuto indeterminato e, comunque, non indica una soluzione costituzionalmente obbligata. Sulla manifesta inammissibilità di questioni a petitum indeterminato, vedi, citata, ordinanza n. 135/2009. >Sulla manifesta inammissibilità di questioni per mancata formulazione di un petitum specifico, vedi, citata, ex multis , ordinanza n. 417/2008.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 169/1998

    Questione infondata
    13 maggio 1998

    Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), secondo cui alla commissione del reato di mancata ottemperanza dei conducenti all'obbligo di fermarsi a seguito di incidente con danno alle persone consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (cfr. Massima, identica, della ord. n. 167 del 1998). - S. n. 194/1996; O. n. 184/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 223 c.d.s. · Art. 221 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

19 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 25 marzo 2016 — 14 gennaio 2017per 10 mesi
  5. 15 gennaio 2015 — 25 marzo 2016per un anno
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  9. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  10. 26 luglio 2008 — 14 gennaio 2009per 6 mesi
  11. 14 gennaio 2007 — 26 luglio 2008per un anno
  12. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  13. 30 aprile 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  14. 14 gennaio 2003 — 30 aprile 2003per 4 mesi
  15. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  16. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  17. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  18. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  19. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999. 14 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… alle sole cose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 235.000 a L. 940.000. aggiunto: lire 242.400 a lire 969.600. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con … 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 117.500 a L. 470.000 aggiunto: lire 121.200 a lire 484.800.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 22 dicembre 1998

    Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art189 · fonte del testo

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