Corte costituzionale

Sentenza n. 305/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1996 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189, sesto

comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1995 dal

pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Troiano

Antonio, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Milano, chiamato a pronunciarsi in ordine alla

convalida dell'arresto di Troiano Antonio, il quale, essendo alla

guida di un'autovettura, aveva omesso di fermarsi e di prestare

assistenza ad una persona investita, ha sollevato, in data 24 maggio

1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, sesto

comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), in riferimento agli artt. 76 e 3, primo comma, della

Costituzione.

Il giudice a quo, dopo avere sospeso ogni decisione in ordine alla

convalida dell'arresto e dopo avere disposto la liberazione

dell'indagato, non ritenendo applicabile nei suoi confronti alcuna

misura cautelare, prospetta il dubbio che la disposizione impugnata

contrasti con l'art. 76 della Costituzione, in quanto prevede la

possibilità di arresto in assenza di una direttiva specifica nella

legge di delegazione 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la

revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione

stradale).

La stessa disposizione, ad avviso del rimettente, sarebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto,

irragionevolmente, consentirebbe l'arresto per fattispecie punite con

pene inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali tale misura

è prevista in via generale dagli artt. 379 e ss. del codice di

procedura penale.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura rileva che la legge 13 giugno 1991, n. 190, di delega

al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina

della circolazione stradale, contiene nell'art. 2, punto gg.), un

criterio direttivo ("previsione nelle ipotesi più gravi di

comportamento, da cui derivi pericolo o pregiudizio per la

circolazione e per la sicurezza individuale e collettiva, di nuovi

reati e modifica delle sanzioni penali vigenti, purché non superino

nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le pene

pecuniarie la somma di lire due milioni") di così ampia portata, da

ricomprendere senz'altro per il legislatore delegato la facoltà di

prevedere anche l'arresto, al fine di punire con maggiore durezza i

comportamenti antisociali che più mettono in pericolo la sicurezza

individuale e collettiva.

La facoltà di procedere all'arresto della persona che si sia data

alla fuga a seguito di incidente con danno alle persone,

rispetterebbe, ad avviso dell'Avvocatura, anche il canone della

ragionevolezza, trattandosi di una fattispecie nella quale sarebbe

fondato presumere una più intensa pericolosità dell'agente.

D'altra parte - osserva ancora l'Avvocatura - l'art. 2, primo

comma, lettera a), della legge-delega prevede che il codice della

strada debba adeguarsi alla normativa comunitaria e agli accordi

internazionali, e la legge 30 settembre 1993, n. 388, che ha

ratificato e dato esecuzione agli accordi di Schengen, menziona

all'art. 41, tra i reati che consentono l'arresto, quello di fuga in

seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi.

Quanto al secondo ordine di profili di illegittimità

costituzionale prospettato dal pretore (disparità di trattamento in

conseguenza del mancato adeguamento della norma impugnata alle

previsioni in materia di arresto del codice di procedura penale),

l'Avvocatura rileva che in svariati casi, di carattere derogatorio,

il legislatore ha previsto l'arresto fuori dai limiti edittali e

fuori dalle ipotesi particolari indicate negli artt. 380 e 381 cod.

proc. pen. (ad es. il comma 12-sexies dell'art. 7 e il secondo comma

dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 416 del 1989, inseriti dal d.-l.

14 giugno 1993, n. 187, convertito nella legge 12 agosto 1993, n.

296, relativi allo straniero che non osserva il provvedimento di

espulsione o distrugge il passaporto al fine di sottrarsi a tale

provvedimento; il terzo comma dell'art. 9 della legge 1423 del 1956,

come sostituito dall'art. 23 del decreto-legge n. 306 del 1992, in

tema di violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione). Si

tratta, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, di ipotesi di arresto

facoltativo fuori flagranza, ritenute necessarie dal legislatore in

considerazione della particolare pericolosità dell'agente; ipotesi

alle quali è assimilabile, per identità di presupposto, quella

contemplata dall'impugnato art. 189, sesto comma, cod. strada. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Milano dubita, in riferimento agli artt. 76 e

3, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale

dell'art. 189, sesto comma, del nuovo codice della strada (decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui consente

l'arresto del conducente che, a seguito di incidente con danni alle

persone ricollegabile al suo comportamento, si sia dato alla fuga

senza ottemperare all'obbligo di fermarsi.

La disposizione censurata, introducendo nel codice della strada una

previsione non sorretta nella legge di delegazione 13 giugno 1991, n.

190, da alcuna direttiva specifica, violerebbe l'art. 76 della

Costituzione. Essa sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 3,

primo comma, della Costituzione, consentendo l'arresto in relazione

ad una ipotesi criminosa che, nella configurazione più grave

(violazione dell'obbligo di prestare assistenza), è assoggettata ad

una pena edittale massima di soli dodici mesi di reclusione, con una

non giustificata deroga rispetto alla normativa generale in materia

di arresto, di cui agli artt. 379 e segg. del codice di procedura

penale, che, in effetti, lo prevede in relazione a reati puniti più

gravemente.

2. - La questione non è fondata.

Per una più chiara comprensione del tema introdotto dal giudice a

quo, giova premettere una breve analisi del contenuto della norma che

viene all'esame di questa Corte.

L'art. 189 del codice della strada, stabilisce, al primo comma, che

l'utente, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo

comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza

occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla

persona. Il sesto comma di detto articolo punisce con la reclusione

fino a quattro mesi chiunque, nelle condizioni di cui al primo comma,

in caso di incidente con danno alle persone, non ottemperi

all'obbligo di fermarsi, aggiungendo che "il conducente che si sia

dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto". Ai sensi del

successivo settimo comma, chiunque, nelle condizioni di cui al primo

comma, non ottemperi all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente

alle persone ferite è punito con la reclusione fino a dodici mesi, e

con la multa fino a lire due milioni. Il conducente che si fermi e,

occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla

persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di

polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di

omicidio colposo (589 cod. pen.) o di lesioni personali colpose (590

cod. pen.), non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di

flagranza di reato (ottavo comma del citato art. 189). La mancata

osservanza dell'obbligo di fermarsi è poi configurata come illecito

amministrativo e punita con il pagamento di una somma da lire.

200.000 a lire. 800.000 (art. 189, quinto comma), in caso di

incidente con danno alle sole cose.

La ratio complessiva della pluralità di previsioni penali

contenute nell'art. 189 deve, sostanzialmente, ravvisarsi nel

giudizio di disvalore nei confronti di comportamenti contrari a quel

minimo sentimento di solidarietà umana, che impone di non

abbandonare le vittime di incidenti stradali.

È in questo contesto che la disposizione di cui al sesto comma

dell'art. 189 prevede una ipotesi di arresto facoltativo, per il

conducente che, in caso di incidente con danno alle persone,

ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi all'obbligo di

fermarsi.

Venendo ora alla prima censura del giudice a quo, che denuncia la

violazione dell'art. 76 della Costituzione, è da dire che un esame

testuale della legge 13 giugno 1991, n. 190, porta ad escludere che

il Governo sia incorso in eccesso di delega.

L'art. 189, sesto comma, oggetto della questione di legittimità

costituzionale, ripete la formulazione dell'art. 133 del d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393, codice della strada previgente, il quale già

conteneva anche la previsione della facoltà di arresto per il

conducente che si fosse dato alla fuga dopo un investimento

(qualificando, peraltro, tali fattispecie come contravvenzioni).

E la legge di delegazione non lascia emergere alcuna direttiva nel

senso della eliminazione di questa ipotesi di arresto. Anzi, l'art.

1, primo comma, della legge stessa, autorizzando l'adozione di

disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare la

legislazione vigente, identifica direttamente, quale base di partenza

dell'attività delegata, il codice della strada previgente.

Solo in presenza di una direttiva contraria al mantenimento della

facoltà di arresto per la fattispecie descritta dall'art. 133 del

vecchio codice, oggi trasfusa nell'art. 189 del nuovo, si sarebbe

potuto configurare a carico del decreto legislativo il denunciato

vizio di eccesso di delega. Nella specie, però, tale direttiva

contraria non sussiste, né è desumibile dalla legge di delegazione.

Questa, infatti, al primo comma dell'art. 2, stabilisce che il codice

della strada dovrà essere "informato alle esigenze di tutela della

sicurezza stradale" e al punto gg) fissa, tra i "principii e criteri

direttivi", il seguente vincolo per il legislatore delegato:

"previsione, nelle ipotesi più gravi di comportamento, da cui derivi

pericolo o pregiudizio per la circolazione e per la sicurezza

individuale e collettiva, di nuovi reati e modifica delle sanzioni

penali vigenti, purché non superino nel massimo per le pene

detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di lire due

milioni".

Ora, nell'economia del codice della strada, l'ipotesi prevista

dall'art. 189 dà luogo indubbiamente - specie in riferimento al

fatto di chi non ottempera all'obbligo di prestare assistenza in caso

di incidente ricollegabile al suo comportamento, ma anche in

riferimento al fatto di chi in caso di incidente non ottemperi

all'obbligo di fermarsi - a quel pericolo o pregiudizio per la

circolazione e per la sicurezza individuale e collettiva che

giustifica il trattamento penale di maggior rigore fra quelli

consentiti al legislatore delegato.

Il Governo ha dunque operato nei limiti della delega, sia

configurando le condotte sopra indicate in termini di delitto

anziché di contravvenzione, sia inasprendo le pene, sia infine

mantenendo la già prevista facoltà di arresto.

Sotto un diverso profilo, non è privo di rilievo il fatto che in

data 14 giugno 1985 è stato stipulato l'accordo di Schengen, al

quale la Repubblica italiana ha aderito il 19 giugno 1990, anche se

la legge di autorizzazione alla ratifica è del 30 settembre 1993, n.

388. Tale legge prevede all'art. 41 che la fuga, in seguito ad

incidente che abbia causato morte o ferite gravi, autorizzi

l'inseguimento anche in territorio estero ai fini dell'arresto. Una

eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.

189, sesto comma, del codice della strada, lascerebbe oggi sguarnito

di adeguata tutela un obbligo internazionale.

3. - La questione è infondata anche in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

È vero che le regole stabilite in materia di arresto dal codice di

procedura penale (artt. 379 e segg.) si osservano, salve le eccezioni

specificamente dettate, "nei procedimenti relativi a tutti i reati

anche se previsti da leggi speciali" (art. 207 d.lgs. 28 luglio 1989,

n. 271). Ma ciò non vuol dire che la legge non possa successivamente

introdurre ulteriori deroghe, che si aggiungono a quelle già

previste.

Ai casi citati dall'Avvocatura generale, richiamati nella parte

espositiva, si possono aggiungere, come esempi ulteriori: l'art. 3

d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, che consente l'arresto, anche fuori dei

casi di flagranza, della persona che ha posto in essere una condotta

punibile a norma dell'art. 385 cod. pen. (evasione); l'art. 7, comma

12, d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28

febbraio 1990, n. 39, che prevede una ipotesi particolare di arresto

obbligatorio fuori flagranza, e per un reato con pena inferiore a tre

anni di reclusione, per lo straniero che violi gli obblighi derivanti

dalle misure di sorveglianza speciale; l'art. 6, secondo comma, d.-l.

26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25

giugno 1993, n. 205, che consente l'arresto in flagranza per ipotesi

contravvenzionali previste dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n.

110 (porto di armi od oggetti atti ad offendere); l'art. 6, comma

2-bis, stessa legge, che prevede l'arresto obbligatorio di chiunque

sia colto in flagranza del delitto di promozione, costituzione,

direzione e organizzazione delle associazioni, movimenti o gruppi

aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla

violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Si tratta di speciali ipotesi di arresto facoltativo o

obbligatorio, a volte anche fuori flagranza, ritenute opportune dal

legislatore in considerazione della presumibile pericolosità sociale

degli autori, delle caratteristiche delle condotte poste in essere o

della particolarità e diffusione dei fenomeni criminosi da

fronteggiare.

Per quanto concerne l'art. 189, sesto comma, del codice della

strada, anche se l'arresto viene in esso previsto con riferimento ad

un reato la cui pena edittale è minore di quella stabilita con

previsione generale dall'art. 381, primo comma, cod. proc. pen., la

scelta compiuta appare non irragionevole. Rientra infatti nella

discrezionalità del legislatore prevedere la possibilità di un

intervento immediato nei confronti di chi si sia dato alla fuga,

abbia abbandonato le vittime di incidenti stradali a lui

riconducibili ed abbia messo in pericolo la sicurezza individuale e

collettiva.

Anche questa ipotesi di arresto facoltativo va ad aggiungersi alle

molteplici deroghe introdotte sia dal codice di procedura penale che

dalle disposizioni speciali successive ad esso, e richiede pur sempre

la sussistenza, nei singoli casi concreti, dei presupposti ai quali

l'art. 381, quarto comma, subordina in via generale l'adozione di

tale misura; con l'ulteriore precisazione che, trattandosi di misura

precautelare provvisoria facoltativa, essa può essere adottata solo

sulla ragionevole prognosi di una sua trasformazione ope iudicis in

una misura cautelare più stabile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 189, sesto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli

artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Milano

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Cheli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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