È inammissibile la questione di legittimità costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, che importerebbe una vera e propria innovazione normativa, con implicazione di scelte esorbitanti dai poteri della Corte ed affidate alla discrezionalità del legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 345 cod. nav., 1 e 10 legge 15 luglio 1966, n. 604 - nella parte in cui consentono all'armatore il licenziamento "ad nutum" di marittimi adibiti a lavori di "comandata", previsti dalle norme integrative, allegate al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1 gennaio 1978, per i dipendenti delle società di navigazione di pubblico interesse nazionale, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - sotto il profilo che il rapporto di lavoro di comandata appartiene al genus del rapporto di arruolamento, ma le prestazioni possono svolgersi sia su una nave in navigazione che su una nave in sosta nel porto o in disarmo o nelle strutture portuali, cosicché in questi ultimi casi la posizione del prestatore di lavoro sarebbe analoga a quella del lavoratore subordinato di terra ferma e, venendo meno le finalità della sicurezza della navigazione, dovrebbe essere disciplinata dalle stesse norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato in generale, con l'applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali prevista dalla legge n. 604/66; posto che il giudice a quo chiede un intervento che, lasciando inalterata la regolamentazione del rapporto allorché le prestazioni si svolgono su di una nave in navigazione, ne aggiunge, tuttavia, una nuova e diversa, per il caso in cui lo stesso lavoro venga prestato su di una nave in sosta nel porto).
Art. 345 c.nav. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.