Art. 349 c.nav. — Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del contratto

[1]In ogni caso di risoluzione del contratto:

  • 1)se la retribuzione e' stabilita a tempo, questa e' dovuta all'arruolato fino al giorno della risoluzione;
  • 2)se la retribuzione e' stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo, e' dovuta all'arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto.

[2]Se la retribuzione e' stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell'articolo 343, n.n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonche' negli articoli 345, 346, e' dovuta l'intera quota spettante all'arruolato in base al contratto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art349 · fonte del testo

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