Corte costituzionale

Sentenza n. 336/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1985 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 345 cod.

nav. e 1 e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui

licenziamenti individuali), promosso con l'ordinanza emessa il 25

novembre 1977 dal Pretore di Genova sul ricorso proposto da Mirabella

Antonio contro S.p.a. Italia di Navigazione, iscritta al n. 30 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 81 dell'anno 1978.

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Italia di Navigazione;

udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1985 il Giudice relatore

Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso al Pretore di Genova, Mirabella Antonio, premesso di

essere stato assunto dalla S.p.a. Italia di Navigazione per

l'esecuzione di servizi speciali connessi alla sosta della T/n

Raffaello nel porto di detta città e, successivamente invitato a non

ripresentarsi a bordo, sebbene i servizi stessi fossero ancora in

corso, impugnava il licenziamento in tal guisa intimatogli

dall'armatore, lamentandone l'illegittimità per carenza di

giustificazioni.

Il giudice adito, con ordinanza emessa il 25 novembre 1977 (R.O. n.

30/78), ha sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale

dell'art. 345 cod. nav. e degli artt. 1 e 10 della legge n. 604/66,

nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 Cost.,

consentono all'armatore, di licenziare ad nutum marittimi assunti per

lo svolgimento di lavori cosiddetti di "comandata" previsti dalla

contrattazione collettiva di settore e categoria.

Il giudice a quo ha osservato che il lavoro di "comandata", pur

dovendosi configurare come prestazione riconducibile al tipo normativo

generico del rapporto di arruolamento e pur essendo, come ogni altro

lavoro marittimo, finalizzato alla navigazione, costituisce tuttavia

oggetto di una particolare specie nell'ambito di detto genere per il

fatto che, alla stregua delle menzionate previsioni contrattuali, la

prestazione stessa non si svolge a bordo di una nave in navigazione, ma

su di una (nave) in sosta nel porto oppure in disarmo e perfino in

magazzini e spazi portuali destinati ad operazioni di approntamento

delle dotazioni e delle provviste della nave.

Ha quindi rilevato che, relativamente a questa particolare specie

di rapporto, non può farsi corretta applicazione dei principi

desumibili dalla sent. n. 129 del 1976 con la quale la Corte

costituzionale ha ritenuto legittima l'esclusione dei rapporti di

lavoro marittimo dall'ambito di applicazione della legge n. 604/66, in

considerazione delle peculiarità dei medesimi che, per essere

finalizzati alla sicurezza della navigazione ed improntati ad un

carattere squisitamente fiduciario e personalistico, implicano la

conseguenziale opportunità di attribuire all'armatore mezzi

particolarmente efficaci di selezione e controllo dei lavoratori.

Il lavoro di "comandata", invece, facendo difetto il duplice

requisito sia dell'allontanamento dalla terraferma sia dell'inserimento

del lavoratore in quella particolare comunità viaggiante costituita

dall'equipaggio di una nave in navigazione, non postula in alcun modo

la tutela delle ricordate esigenze e non presenta, pertanto, alcuna

sensibile differenza rispetto ad altri lavori non marittimi.

Ne consegue, ad avviso del giudice a quo, che l'assoggettamento

anche del rapporto di lavoro di "comandata" ad un regime del

licenziamento identico a quello vigente per gli altri rapporti di

arruolamento accomuna illegittimamente in un medesimo trattamento

situazioni diverse ed implica un'ingiustificata discriminazione in

danno dei lavoratori titolari del suddetto rapporto rispetto a quelli

che, in uguale situazione sostanziale, fruiscono della tutela

limitativa dei licenziamenti apprestata dalla legge n. 604 del 1966.

Nel giudizio susseguente all'esposta ordinanza si è costituita la

S.p.a. Italia di Navigazione, insistendo per la declaratoria di

infondatezza della questione.

Innanzitutto ha osservato che il giudice remittente, dalla

considerazione che la "comandata" è una particolare specie del

contratto di arruolamento, non ha tratto la conseguenza della

legittimità del regime di esclusione della medesima dall'ambito di

operatività delle norme limitative dei licenziamenti, in conformità

della ricordata sentenza n. 129/76 della Corte costituzionale.

Tanto più che la "comandata" rappresenta solo un modo di

esecuzione del contratto di arruolamento e non già un diverso tipo

contrattuale e la relativa prestazione presuppone lo status soggettivo

di marittimo come proprio del lavoratore e quello oggettivo

dell'arruolamento, entrambi disciplinati dal codice della navigazione.

E proprio alla stregua del principio di ragionevolezza apparirebbe non

corretto che un lavoratore avente tale status ed impiegato in forza di

contratti di arruolamento soggiaccia a siffatta disciplina in più

lunghi periodi di servizio in navigazione per esser poi ricondotto

sotto quella comune esclusivamente nei periodi brevi e saltuari

corrispondenti ai lavori di "comandata".

Infine, rileva che indubbiamente tali lavori sono funzionali alla

sicurezza della navigazione e si presentano con accentuati aspetti di

fiduciarietà, sì da implicare, a loro volta, l'operatività di

strumenti normativi idonei ad assicurare la subordinazione, dovendosi,

d'altra parte, tenere nel debito conto la circostanza che, anche per

quanto riguarda i lavori di "comandata", la tutela del posto di lavoro

non è esclusa in via di principio, bensì semplicemente rimessa dalla

legge (art. 35, legge n. 300/70) all'autonomia collettiva.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'anno 1978. Considerato in diritto :

Il pretore a quo prospetta a questa Corte il dubbio di legittimità

costituzionale degli artt. 345 cod. nav., 1 e 10 della legge n. 604 del

1966 sui licenziamenti individuali, nella parte in cui consentono

all'armatore il licenziamento ad nutum di marittimi adibiti a lavori di

"comandata" previsti dalle norme integrative allegate al contratto

collettivo nazionale di lavoro dell'1 gennaio 1978 per i dipendenti

della società di navigazione di Pubblico Interesse Nazionale in

quanto, a suo avviso, violerebbero:

a) l'art. 3 Cost. per il trattamento discriminatorio così

irragionevolmente riservato a detta categoria di lavoratori rispetto a

quelli che, versando in situazione sostanzialmente analoga, fruiscono

invece della tutela apprestata dalla legge contro i licenziamenti

illegittimi;

b) l'art. 4 Cost. perché, in assenza di siffatta tutela, limita,

nei confronti della medesima categoria, l'esercizio del diritto al

lavoro;

c) l'art. 35 Cost. in quanto ne resta conseguentemente conculcato

il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme.

Il giudice a quo ritiene che il rapporto di lavoro di "comandata"

appartiene al più ampio genus del rapporto di arruolamento; che il

personale è da inquadrarsi tra i marittimi in quanto il lavoro è

finalizzato alla realizzazione dell'atto di navigazione; ma rileva che

le prestazioni possono svolgersi sia su una nave in navigazione che su

una nave in sosta nel porto o in disarmo o nelle strutture portuali e

sostiene che in questi ultimi casi la posizione del prestatore di

lavoro è analoga a quella del lavoratore subordinato di terra ferma,

di guisa che, venendo meno la finalità della sicurezza della

navigazione, essa possa essere disciplinata dalle stesse norme

regolatrici del rapporto di lavoro subordinato di terra, donde

l'applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali prevista

dalla legge n. 604/66 (per cui è richiesta o una giusta causa o un

giustificato motivo) anziché dell'art. 345 cod. nav. (recesso ad

nutum).

Tanto premesso, questa Corte osserva che, in sostanza, il giudice a

quo le chiede un intervento che, lasciando inalterata la

regolamentazione del rapporto allorché le prestazioni si svolgono su

di una nave in navigazione, ne aggiunga, tuttavia, una nuova e diversa,

per il caso in cui lo stesso lavoro venga prestato su di una nave in

sosta nel porto.

Si richiede cioè una sentenza additiva che disciplini direttamente

e diversamente, una specie di quel rapporto di lavoro regolato in via

generale e normale, tra le altre, anche dalla norma impugnata,

prevedendo l'operatività di nuovi e diversi mezzi di garanzia in

relazione alla situazione esaminata: il che, però, costituirebbe una

vera e propria innovazione normativa, con implicazione di scelte

esorbitanti dai poteri della Corte ed affidate alla discrezionalità

del legislatore, il quale soltanto può introdurre nell'ordinamento

nuove norme.

Pertanto, la questione proposta va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 345 cod. nav., 1 e 10 legge 15 luglio 1966, n. 604,

sollevata dal Pretore di Genova, con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 4, 35 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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