Art. 1238 c.nav. — Competenza per le contravvenzioni

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[1]Salvo i casi in cui appartiene all'autorita' consolare, la cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto capi di circondario.

[2]Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative ai procedimenti di competenza del pretore, esclusa l'assistenza del pubblico ministero nel giudizio.

[3]L'appello contro le sentenze di tale autorita', nei casi in cui e' ammesso dal codice di procedura penale, e' portato a cognizione del tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le forme stabiliti nel codice predetto.

[4]Contro le sentenze di tale autorita', nei casi in cui non e' ammesso l'appello, puo' proporsi ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 16 luglio 1970

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 121/1970

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 1970

    È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del codice della navigazione, che attribuisce potere giurisdizionale penale ai Comandanti di porto e di tutte le successive norme dello stesso codice (artt. 1242, 1243, 1246 e 1247) che hanno come presupposto l'attribuzione di tale potere e ne disciplinano l'esercizio proposta in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, sotto profili diversi da quelli che la Corte aveva precedentemente avuto occasione di esaminare allorché la stessa questione venne prospettata in riferimento agli artt. 25, comma primo, 102, 104, comma primo, e VI disposizione transitoria.

    Art. 1238 c.nav. · Art. 1242 c.nav. · Art. 1243 c.nav. · Art. 1246 c.nav.

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  • Ordinanza n. 52/1971

    Questione infondata
    16 marzo 1971

    Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 14242, 1243 e 1247 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime con sent. n. 121 del 24 giugno 1970.

    Art. 1238 c.nav. · Art. 1242 c.nav. · Art. 1243 c.nav. · Art. 1247 c.nav.

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  • Ordinanza n. 172/1970

    Questione infondata
    18 novembre 1970

    Cfr.: sent. n. 121/1970 e ord. n. 145/1970.

    Art. 1238 c.nav. · Art. 1242 c.nav. · Art. 1243 c.nav. · Art. 1247 c.nav.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1238 · fonte del testo

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