Art. 1238 c.nav. — Competenza per le contravvenzioni
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[1]Salvo i casi in cui appartiene all'autorita' consolare, la cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto capi di circondario.
[2]Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative ai procedimenti di competenza del pretore, esclusa l'assistenza del pubblico ministero nel giudizio.
[3]L'appello contro le sentenze di tale autorita', nei casi in cui e' ammesso dal codice di procedura penale, e' portato a cognizione del tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le forme stabiliti nel codice predetto.
[4]Contro le sentenze di tale autorita', nei casi in cui non e' ammesso l'appello, puo' proporsi ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 16 luglio 1970
