Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1970 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

1238, 1240, 1242, 1243, 1245, 1246 e 1247 del codice della navigazione

approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 aprile 1969 dal pretore di Recanati nel

procedimento penale a carico di Domenella Armando, iscritta al n. 199

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969;

2) ordinanza emessa il 15 aprile 1969 dal comandante del porto di

Castellammare di Stabia nel procedimento penale a carico di Cuccurullo

Gennaro, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8 ottobre 1969;

3) ordinanza emessa il 5 luglio 1969 dal capo del circondario

marittimo di Porto Santo Stefano nel procedimento penale a carico di

Pezzatini Fulvio, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22

ottobre 1969;

4) ordinanze emesse il 5 agosto 1969 dal comandante del porto di

Venezia ed il 16 settembre 1969 dal comandante del porto di Salerno nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Romano Mario, Trofa

Alfonso e Fierro Aniello, iscritte ai nn. 409, 412 e 413 del registro

ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 299 del 26 novembre 1969;

5) ordinanze emesse il 9 ottobre 1969 dal tribunale di Napoli e il

12 novembre 1969 dal tribunale di Siracusa nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Capece Minutolo Giovanni e D'Andrea Guido e

di Pulizzi Giuseppe, iscritte ai nn. 452 e 453 del registro ordinanze

1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del

28 gennaio 1970;

6) ordinanza emessa il 17 novembre 1969 dal pretore di Voltri nel

procedimento penale a carico di Veri Antonio. iscritta al n. 469 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con nove ordinanze, emesse in altrettanti procedimenti penali

pendenti dinanzi a diversi giudici ordinari e comandanti di porto,

viene sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108,

comma secondo, della Costituzione la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1238 del codice della navigazione approvato

con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e delle altre norme dello stesso testo

relative al potere giurisdizionale penale del comandante di porto

(artt. 1240, 1242, 1243, 1245, 1246 e 1247).

Gli argomenti addotti a sostegno della questione sono

sostanzialmente identici e possono così riassumersi:

Il comandante di porto è un organo amministrativo periferico,

gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile oltre

che dall'amministrazione della Marina militare;

nell'esercizio delle sue attribuzioni amministrative pone in essere

atti di varia natura, fra l'altro non definitivi, rientranti nella

competenza dell'amministrazione alla quale appartiene; atti che,

essendo soggetti a controlli e potendo dar luogo a responsabilità

amministrative, pongono il comandante di porto in rapporto di

subordinazione ed obbedienza rispetto ai superiori gerarchici;

la sua speciale competenza giurisdizionale in campo penale per le

contravvenzioni in materia di navigazione marittima è regolata nel

sistema non in modo autonomo rispetto ai compiti e alle funzioni

amministrative, con la conseguenza che il comandante di porto può

anche giudicare in sede penale di violazione contravvenzionali ad

ordinanze da lui stesso emanate;

il comandante di porto, in base all'art. 1235 del codice della

navigazione è ufficiale di polizia giudiziaria la cui funzione è

assolutamente incompatibile con quella di giudice;

l'esercizio della sua funzione giurisdizionale è privo dei

requisiti d'indipendenza ed imparzialità che la Corte ha ritenuto

necessari anche per i giudici speciali (sentenze 92/1962; 132/1963;

103/1964) poiché nel codice della navigazione non sussistono norme

disciplinanti l'istituto dell'astensione, ricusazione ed inamovibilità

del comandante di porto-giudice.

Le ordinanze in esame precisano che, nei termini in cui viene ora

proposta, la questione di costituzionalità della giurisdizione penale

in esame non era stata precedentemente esaminata dalla Corte e

confidano nell'accoglimento della stessa facendo richiamo alla sentenza

n. 60 del 1969 con la quale è stata dichiarata illegittima, in

riferimento agli stessi precetti costituzionali invocati, la

giurisdizione penale degli intendenti di finanza.

Tutte le ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e

pubblicate, ma nessuno si è costituito nei relativi giudizi. Considerato in diritto :

1. - Le nove ordinanze indicate in epigrafe propongono la stessa

questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi

possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Nel loro insieme le ordinanze denunciano l'incostituzionalità

dell'art. 1238 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30

marzo 1942, n. 327, che attribuisce potere giurisdizionale penale al

comandante di porto, capo del circondario, e di tutte le successive

norme dello stesso codice che hanno come presupposto l'attribuzione di

tale potere e ne disciplinano l'esercizio, (artt. 1240, 1242, 1243,

1245, 1246 e 1247) in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108,

comma secondo, della Costituzione, che rispettivamente enunciano i

principi della subordinazione del giudice soltanto alla legge e della

indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.

Trattasi di questione che si presenta sotto profili diversi da

quelli che la Corte aveva precedentemente avuto occasione di esaminare

allorché la questione di costituzionalità della giurisdizione dei

comandanti di porto, prospettata in riferimento ad altre norme

costituzionali (artt. 25, comma primo, 102, 104, comma primo, e VI

disposizione transitoria), fu dichiarata non fondata (sentenze 41/1960;

79/1967; 128/1968).

Nei nuovi termini in cui viene ora proposta la questione è invece

fondata.

3. - L'esatta portata e l'immediata operatività dei precetti

costituzionali contenuti nell'art. 101, comma secondo, e 108, comma

secondo, ora invocati, risultano evidenti da quelle pronunce -

ricordate nelle ordinanze - che la Corte ha già avuto modo di emettere

con puntuale riferimento al problema della indipendenza ed

imparzialità delle giurisdizioni speciali.

I requisiti essenziali posti a presidio del retto esercizio della

funzione giurisdizionale ad opera di questi giudici sono stati

ravvisati: nella necessità che l'organo giudicante sia immune da

vincoli che comportino la sua soggezione formale o sostanziale ad altri

organi (sentenza 92/1962); nell'esigenza che sia per esso assicurata

una certa forma di inamovibilità - anche se diversamente articolata

da quella prevista per i giudici ordinari - (sentenza 103/1964); nella

possibilità, per il giudice speciale che sia anche organo

dell'amministrazione dello Stato, di sottrarsi alle risultanze degli

atti provenienti dagli organi ed uffici della stessa amministrazione

(sentenza 133/1963).

Tutte queste statuizioni figurano infine ribadite nella sentenza n.

60 del 1969 la quale, nel pronunciare l'illegittimità costituzionale

della funzione giurisdizionale penale dell'Intendente di finanza, ha

altresì precisato come l'esistenza di una doppia ed inscindibile

configurazione dell'Intendente quale organo dell'amministrazione e

quale giudice comporti il pregiudizio dei requisiti di indipendenza ed

imparzialità che la Costituzione esige per i giudici speciali.

4. - Occorre ora verificare se nel complesso delle norme che

riguardano il comandante di porto siano ravvisabili gli indicati

essenziali requisiti.

La posizione e le attribuzioni di quest'organo risultano dal libro

I, titolo I, capo I del codice della navigazione e relative norme

regolamentari, approvate con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, nonché

dal D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, che ha attuato il decentramento dei

servizi della marina mercantile e ampliamento delle competenze e

funzioni delle capitanerie, dal D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396, sulle

attribuzioni del Ministro della marina mercantile e dalla legge 12

novembre 1955, n. 1137, nella parte relativa all'avanzamento degli

ufficiali in servizio permanente effetivo della marina.

Dai testi normativi indicati si desume che il comandante di porto

capo del circondario: è organo amministrativo periferico

gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile; fa

parte inoltre dell'amministrazione della marina militare essendo

inquadrato nel ruolo degli ufficiali di marina del corpo delle

capitanerie di porto; ha attribuzioni amministrative che svolge

nell'ambito territoriale di competenza ponendo in essere atti

amministrativi, quali ordinanze, concessioni ed autorizzazioni,

concernenti la sicurezza e la polizia del porto; è ufficiale di

polizia giudiziaria; esercita infine funzioni giurisdizionali

giudicando sulle contravvenzioni previste dal codice in materia di

navigazione marittima.

Da quel che precede è dato quindi inferire che il comandante di

porto assume la doppia veste di amministratore e di giudice.

Sotto il primo aspetto è evidente che, trattandosi di organo

periferico subordinato, egli non potrà disattendere le istruzioni e

gli ordini che vengono impartiti dagli organi superiori e centrali;

sotto il secondo profilo è sufficiente considerare che nell'esercizio

della funzione giurisdizionale penale frequenti sono i casi in cui il

comandante di porto è chiamato a giudicare di contravvenzioni ad

ordinanze da lui stesso emesse in materia di polizia di porti o a

irrogare sanzioni per la mancanza di una autorizzazione che lui stesso

è competente a rilasciare; così come non improbabile può essere il

caso in cui egli si trovi a giudicare su un fatto contravvenzionale da

lui medesimo accertato e contestato in qualità di ufficiale di polizia

giudiziaria (art. 1235 cod. nav.).

Ma a parte questi rilievi, è altresì da considerare che nelle

norme che lo riguardano non esiste alcuna disposizione relativa

all'istituto della inamovibilità.

Ad escludere la presenza di tale garanzia è sufficiente ricordare

che il comandante di porto è legato da rapporto di impiego con

l'amministrazione della marina militare (legge n. 1137 del 1955); la

sua nomina, la promozione a scelta al grado superiore, l'assegnazione e

mutamento di sede senza necessità del suo consenso e i provvedimenti

disciplinari competono al Ministro della difesa (D.L.C.P.S. 31 marzo

1947, n. 396 e legge 15 dicembre 1959, n. 1095). Sia pure in via di

ipotesi non può quindi disconoscersi che la sua qualifica di militare

possa negativamente influire sull'esercizio della funzione

giurisdizionale penale.

5. - Per tutte le considerazioni svolte deve pertanto ritenersi che

siano costituzionalmente illegittime sia la norma contenuta nell'art.

1238 del codice della navigazione concernente la competenza dei

comandanti di porto - capi di circondario - per le contravvenzioni

previste dallo stesso codice, sia le altre norme - che hanno esclusivo

riferimento a tale competenza - riguardanti il decreto penale di

condanna (1242), la dichiarazione di opposizione e di impugnazione

(1243), l'esercizio dell'azione civile nei procedimenti penali di

competenza dell'autorità marittima (1246) ed infine la conversione

delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto (1247).

La dichiarazione di illegittimità costituzionale non può invece

essere estesa agli artt. 1240 e 1245 concernenti rispettivamente la

"competenza per territorio" e le "letture permesse di deposizioni

testimoniali". Tali norme infatti si riferiscono a tutti gli organi

aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione ed è

ovvio che, venuta meno la competenza giurisdizionale penale dei

comandanti di porto, le disposizioni in parola non sono più

applicabili a tale giurisdizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242,

1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30

marzo 1942, n. 327.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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