Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1967 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del

Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo

1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Biferini

Alfredo e Risi Mario, iscritta al n. 81 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 21

maggio 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 14 giugno 1967 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa all'udienza del 17 marzo 1966, nel

procedimento penale di appello a carico di Biferini Alfredo e Risi

Mario, imputati di contravvenzione a un'ordinanza normativa della

Capitaneria di porto di Civitavecchia, e condannati in primo grado dal

Comandante di quel porto, il Tribunale di Roma ha sollevato taluni

dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice

della navigazione, e ha rimesso a questa Corte la soluzione di essi.

Afferma il Tribunale che il cumulo nel Comandante di porto della

funzione regolamentare e di quella giurisdizionale "sembra violare il

principio della divisione dei poteri sancito dall'art. 104, primo

comma, della Costituzione (che costituisce uno dei principi generali

dell'ordinamento giuridico), in quanto lo stesso organo, al quale si

riconosce il potere normativo in materia di polizia e sicurezza dei

porti (art. 81 del Codice della navigazione), è chiamato a giudicare

preliminarmente in ordine alla legittimità di norme da esso stesso

emanate".

L'ordinanza, letta all'udienza, presente il P.M., è stata

notificata ai due imputati, rispettivamente il 23 e 26 marzo 1966, e al

Presidente del Consiglio dei Ministri il 6 aprile successivo. Essa era

stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento

rispettivamente il 22 e 25 marzo, e fu pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 124 del 21 maggio.

Davanti a questa Corte si è costituito soltanto il Presidente del

Consiglio dei Ministri con atto di intervento depositato il 10 giugno

1966. In questo l'Avvocatura dello Stato osserva innanzi tutto che

l'art. 104 della Costituzione è malamente invocato, poiché riguarda

la Magistratura ordinaria intesa come ordine autonomo, e non la

funzione giurisdizionale nel suo aspetto oggettivo. Quanto al principio

della divisione dei poteri, che indubbiamente informa la nostra

Costituzione, l'Avvocatura rileva - invocando al riguardo vari esempi

tratti dalla stessa Costituzione - che esso "non può essere attuato in

maniera assoluta per una evidente esigenza di coordinamento tra le

varie funzioni". Aggiunge infine che la giurisdizione del Comandante di

porto appare legittimata dalla VI disposizione transitoria della

Costituzione, e invoca il principio, affermato da questa Corte, anche

con riferimento alla giurisdizione del Comandante di porto, secondo cui

il termine per la revisione delle giurisdizioni speciali enunciato

nella disposizione stessa non ha carattere perentorio. Conclude perciò

per la infondatezza della questione sollevata dal Tribunale.

All'udienza di trattazione l'Avvocato dello Stato ha insistito nei

medesimi sensi. Considerato in diritto :

Nei termini in cui è stata formulata e sottoposta a questa Corte,

la questione proposta dal Tribunale di Roma appare infondata.

Il dubbio sollevato è se l'art. 1238 del Codice della navigazione,

il quale conferisce al Comandante di porto attribuzioni giurisdizionali

in materia penale, in occasione del cui esercizio tale organo potrebbe

esser chiamato a conoscere della legittimità di provvedimenti

normativi da esso stesso posti in esame in veste di autorità

amministrativa, contrasti col "principio della divisione dei poteri

sancito dall'art. 104, primo comma, della Costituzione".

L'art. 104 della Costituzione è però fuori causa. A parte ogni

considerazione circa il suo contenuto, esso riguarda soltanto la

Magistratura, e cioè l'Ordine dei giudici ordinari. E a tale Ordine i

Comandanti di porto (la cui competenza giurisdizionale sopravvive ex VI

disposizione transitoria della Costituzione, come questa Corte ha

affermato con la sentenza n. 41 del 1960) sono estranei anche quando

operano in veste di giudici. Essi sono, in tale loro veste, giudici

speciali, non organi specializzati della giurisdizione ordinaria ai

sensi dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione. Né con questo

carattere contrasta il fatto che la loro competenza giurisdizionale si

articola con quella dei tribunali ordinari, ai quali può esser

proposto appello avverso le loro sentenze.

Il nostro ordinamento ha conosciuto e conosce anche altri complessi

giurisdizionali costituiti, nei gradi inferiori, di organi di

giurisdizione speciale e, nei gradi superiori, di giudici ordinari

(sono noti gli esempi della materia del contenzioso elettorale e di

quella degli usi civici).

D'altro canto l'appello al principio della divisione dei poteri non

può valere se non con riferimento ai precetti della normativa

costituzionale. Infatti l'anzidetto principio risulta accolto, nel

vigente ordinamento, non in astratto, bensì entro i limiti consacrati

nelle norme della Costituzione. Comunque esso non può considerarsi

leso quando - come nel caso in esame - una legge non attribuisca a un

organo compiti che una norma costituzionale abbia riservato ad organi

diversi.

Non essendo stata denunciata la violazione di altre norme

costituzionali, la questione deve essere perciò dichiarata non

fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta dal Tribunale di Roma

con ordinanza 17 marzo 1966, relativa alla legittimità costituzionale

dell'art. 1238 del Codice della navigazione in riferimento all'art.

104, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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