Art. 603 c.nav. — Competenza del comandante del porto e del tribunale

[1]Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale e' iscritta la nave o il galleggiante, ovvero e' stato concluso o eseguito o e' cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, e' pervenuta la proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono il valore di lire diecimila, riguardanti:

  • a)i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia e' promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorche' l'ingaggio non sia stato seguito da arruolamento, o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma;
  • b)l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe;
  • c)le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaiuoli ed agli zavorrai; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.

[2]Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire diecimila, sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale e' iscritta la nave o il galleggiante, ovvero e' stato concluso o eseguito o e' cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, e' pervenuta la proposta al marittimo.

[3]Le disposizioni delle lettere b e c del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d'impiego pubblico. 2 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240

2

Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione, e' elevato a lire cinquantamila".

L. 15 febbraio 1950, n. 72

4

La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione e' elevato a lire centomila".

Testo vigente dal 2 aprile 1950

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 66/1977

    Parametro
    20 aprile 1977

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 409 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non prevede l'applicabilità di detta legge alle controversie di lavoro marittimo e portuale di cui all'art. 603 del codice della navigazione. La stessa questione infatti è già stata dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976 - la quale ha rilevato che per effetto della intervenuta abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione (ad opera della legge 1973 citata), anche le controversie della gente di mare restano ora (al pari delle altre controversie di lavoro dipendente) devolute alla esclusiva competenza del pretore e soggette alla disciplina generale sul nuovo rito del lavoro - e le ordinanze di rimessione non contengono argomenti tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza, ne' elementi di fatto che diversifichino la questione proposta da quella già esaminata.

    Art. 409 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 603 c.nav.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 aprile 1950

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1946 al 2 aprile 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 febbraio 1950, n. 72

    La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione e' elevato a lire centomila".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art603 · fonte del testo

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