Art. 1249 c.nav. — Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna

In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare e' esercitato:

  • 1)dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorche' non siano cittadini italiani;
  • 2)dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'articolo 68;
  • 3)dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
  • 4)dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali;
  • 5)dalle autorita' consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio;
  • 6)dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, e' in corso di navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un'autorita' consolare.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1249 · fonte del testo

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