Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/06/1960 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1238, primo

comma, Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 7

marzo 1959 dal Comandante della Capitaneria di porto di Savona nel

procedimento penale a carico di Boccardo Luigi, iscritta al n. 69 del

Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 110 del 9 maggio 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nella udienza pubblica dell'11 maggio 1960 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio penale a carico di Boccardo Luigi, pendente presso il

Comandante del porto di Savona, all'udienza del 7 marzo 1959, fu

sollevata dalla difesa questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1238 del Codice della navigazione. Con ordinanza in pari

data, il Comandante del porto, considerato che il primo comma dell'art.

1238 del Codice della navigazione attribuisce ai comandanti di porto,

capi di circondario, la cognizione delle contravvenzioni previste dal

Codice stesso; che, inoltre, l'art. 102 della Costituzione prevede che

la funzione giurisdizionale sia esercitata da magistrati ordinari e che

non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali; e che,

infine, la VI disposizione transitoria della Costituzione stabilisce

che, entro cinque anni dalla entrata in vigore della Costituzione

stessa, si debba procedere alla revisione degli organi speciali di

giurisdizione esistenti; ritenne la eccezione non manifestamente

infondata e, sospeso il giudizio, ordinò la rimessione degli atti alla

Corte costituzionale.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, fu pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1959. Il 20 aprile 1959 si era

costituito in giudizio, con atto di intervento e deduzioni

dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei

Ministri. L'Avvocatura depositava una memoria illustrativa il 28 aprile

1960.

Nelle deduzioni e nella memoria l'Avvocatura osserva che l'art. 102

della Costituzione non ha riguardo alle giurisdizioni speciali

esistenti, ma dispone che giudici straordinari e speciali non possano

istituirsi per il futuro. Fa poi richiamo alla sentenza n. 41 del 1957

di questa Corte con la quale, in relazione alla sopravvivenza delle

commissioni tributarie, si stabiliva che il termine di cinque anni

fissato dalla VI disposizione transitoria della Costituzione ha un

carattere puramente ordinatorio. L'Avvocatura conclude perché la

questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :

Si premette che la Corte non deve occuparsi di determinare il

carattere della giurisdizione delle capitanerie di porto, se cioè

trattisi, secondo una distinzione profilata dalla dottrina, di

giurisdizione speciale ovvero di organo speciale della giurisdizione

ordinaria. Mantenendosi entro i limiti sostanzialmente segnati

dall'ordinanza, occorre stabilire se, in relazione al termine fissato

nella VI disposizione transitoria della Costituzione, le giurisdizioni

speciali debbano ritenersi sopravvissute alla scadenza del termine

predetto. A questo proposito va ricordato che questa Corte ha già

avuto occasione di decidere identica questione con la sentenza n. 41

del 1957, relativa alla competenza e al funzionamento delle commissioni

tributarie.

In conformità di tale decisione, si deve ritenere che il termine

di cinque anni di cui alla citata VI disposizione transitoria non abbia

carattere perentorio; e ciò soprattutto in considerazione del

destinatario della disposizione stessa, cioè il Parlamento, il quale,

anche dopo la scadenza del termine, conserva sempre il potere di

attuare la prescrizione della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondata la questione proposta con ordinanza 7 marzo 1959

dal Comandante del porto di Savona sulla legittimità costituzionale

dell'art. 1238 del Codice della navigazione, in riferimento all'art.

102 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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