Art. 6-ter c.a.d. — Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico

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Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice ((dei domicili digitali)) della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati ((i domicili digitali)) da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni di cui al comma 1 ((e i gestori di pubblici servizi)) aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Testo in vigore dal 27 gennaio 2018 al 20 febbraio 2026

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 6-ter c.a.d., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9902/2026

    17 aprile 2026

    In presenza di un indirizzo PEC dell'Avvocatura generale dello Stato pubblicato nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni gestito dal Ministero della giustizia, tutte le notificazioni di atti processuali devono essere eseguite presso detto indirizzo, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso altro domicilio digitale, ancorché inserito in uno dei pubblici elenchi disciplinati dal CAD, quale l'Indice PA.

    Art. 6-ter c.a.d.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 92 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28173/2025

    23 ottobre 2025

    La notifica di un atto, anche di natura impositiva, predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata, quale mittente, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla relativa provenienza e all'oggetto.

    Art. 6-ter c.a.d. · Art. 156 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 128 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. 8 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice tolto: degli indirizzi aggiunto: dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati tolto: gli indirizzi di posta elettronica certificata aggiunto: i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per … e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiunto: e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art6ter · fonte del testo

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