Art. 6-bis c.a.d. — Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti

Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ((Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.)) I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identita' digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali ((nonche' le pubbliche amministrazioni)) comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 17 luglio 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6-bis c.a.d., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 28452/2024

    6 novembre 2024

    Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Terza civile con l’ordinanza interlocutoria n. 32287 del 21/11/2023 – hanno affermato il seguente principio: «Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC». Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 3-ter della legge n. 53 del 1994 (inserito dall’art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 e non applicabile alla fattispecie ratione temporis) – secondo le quali «quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo: a) se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento; b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.» – costituiscono regole innovative circa il perfezionamento della notifica in caso di mancata consegna per causa imputabile.

    Art. 6-bis c.a.d. · Art. 359 c.c.i.i. · Art. 6-quater c.a.d.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 2018 al 17 luglio 2020. 37 parole aggiunte.

… 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituitotolto: ... il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e … novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. aggiunto: Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e … definite le modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali aggiunto: nonche' le pubbliche amministrazioni comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art6bis · fonte del testo

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