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[1]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). (( In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma elettronica qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si puo' indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale. )) Il ((certificato di firma elettronica qualificata)) puo' contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti ((e non eccedenti rispetto)) allo scopo per il quale il certificato e' richiesto:

  • a)le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
  • b)i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.
  • c)limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

[2]((28)) ------------- AGGIORNAMENO (28) Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 62, comma 4) che "I certificati qualificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del regolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 24 del presente decreto, fino alla loro scadenza".

Testo in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. 155 parole tolte, 107 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

tolto: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e' un certificato qualificato;

tolto: b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

tolto: c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito;

tolto: d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;

tolto: e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

tolto: f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validita' del certificato;

tolto: g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformita' alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrita' e la veridicita' di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. In aggiunta alle informazioni tolto: di cui al comma 1 aggiunto: previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, tolto: per aggiunto: nel certificato di firma elettronica qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si tolto: deve aggiunto: puo' indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo aggiunto: univoco, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale. Il certificato tolto: qualificato aggiunto: di firma elettronica qualificata puo' contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti aggiunto: e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato e' richiesto:

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

… modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articoloaggiunto: .

aggiunto: 28 ------------- AGGIORNAMENO (28) Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 62, comma 4) che "I certificati qualificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del regolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 24 del presente decreto, fino alla loro scadenza".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art28 · fonte del testo

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