Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. 303 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:

tolto: a) dimostrare l'affidabilita' organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attivita' di certificazione;

tolto: b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;

tolto: c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;

tolto: d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformita' a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;

tolto: e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrita' e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio dell'attivita', anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attivita' al DigitPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice. Il DigitPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art27 · fonte del testo

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