Certificati di firma elettronica qualificata COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS ((...)) nel certificato di firma elettronica qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si puo' indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco ((...)). Il certificato di firma elettronica qualificata puo' contenere, ove richiesto dal titolare ((di firma elettronica)) o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato e' richiesto:

  • a)le qualifiche specifiche del titolare ((di firma elettronica)), quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
  • b)i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.
  • c)limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili.
  • c-bis)uno pseudonimo, qualificato come tale. ((Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.)) Le informazioni di cui al comma 3 possono ((anche)) essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. ((Con le Linee guida)) sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali. Il titolare ((di firma elettronica)), ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo. ((4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.))

Testo vigente dal 27 gennaio 2018

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. 99 parole tolte, 72 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: Certificati di firma elettronica qualificata COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAStolto: , fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo,aggiunto: ... nel certificato di firma elettronica qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per … dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univocotolto: , quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generaleaggiunto: .... Il certificato di firma elettronica qualificata puo' contenere, ove richiesto dal titolare aggiunto: di firma elettronica o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato e' richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare aggiunto: di firma elettronica, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;

aggiunto: c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale. Le informazioni di cui al comma 3 tolto: possono aggiunto: sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato. Le informazioni di cui al comma 3 possono anche essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con tolto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri aggiunto: le Linee guida sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali. Il titolare aggiunto: di firma elettronica, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

tolto: 28------------- AGGIORNAMENO (28) Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 62, comma 4) che "I certificati qualificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del regolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 24 del presente decreto, fino alla loro scadenza" aggiunto: 4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art28 · fonte del testo

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