Obblighi del titolare ((di firma elettronica qualificata)) e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata e' tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia ((...)) certificati qualificati deve comunque:

  • a)provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
  • b)rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle ((Linee guida)), nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
  • c)specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
  • d)attenersi alle ((Linee guida));
  • e)informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
  • f)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235;
  • g)procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare ((di firma elettronica qualificata)) o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare ((di firma elettronica qualificata)) medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorita', di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del titolare ((di firma elettronica qualificata)), di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle ((Linee guida));
  • h)garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonche' garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
  • i)assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
  • j)tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
  • k)non copiare, ne' conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata ha fornito il servizio di certificazione;
  • l)predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata;
  • m)utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalita' tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
  • m-bis)garantire il corretto funzionamento e la continuita' del sistema e comunicare immediatamente a AgID e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata e' responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attivita' e' delegata a terzi. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

Testo vigente dal 27 gennaio 2018

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. 22 parole tolte, 34 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare la custodia del … evitare danno a terzi. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilasciatolto: , ai sensi dell'articolo 19,aggiunto: ... certificati qualificati deve comunque:

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle tolto: regole tecniche di cui all'articolo 71 aggiunto: Linee guida, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

d) attenersi alle tolto: regole tecniche di cui all'articolo 71 aggiunto: Linee guida;

g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare aggiunto: di firma elettronica qualificata o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare aggiunto: di firma elettronica qualificata medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma,tolto: , di provvedimento dell'autorita', di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del titolare aggiunto: di firma elettronica qualificata, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle tolto: regole tecniche di cui all'articolo 71 aggiunto: Linee guida;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art32 · fonte del testo

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