Art. 25 t.u.a. — Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA

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Le attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorita' competente. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonche', nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovra' essere reso entro ((novanta giorni)) dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1. ((L'autorita' competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione puo' esprimere un ulteriore parere.)) Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinche' l'autorita' competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della ((Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta)) a tal fine dall'autorita' competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attivita' culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. ((A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorita' competente, ove l'autorita' competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorita' competente procede comunque a norma dell'articolo 26. L'autorita' competente puo' concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

Testo in vigore dal 26 agosto 2010 al 28 luglio 2016

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/2009

    Questione infondata
    23 luglio 2009

    Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a ), 35 e 42, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Puglia, in quanto hanno stabilito che siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni. Le ricorrenti, con memoria successiva alla proposizione del ricorso, hanno dichiarato di non avere più interesse all'impugnazione.

    Art. 23 t.u.a. · Art. 117 cost. · Art. 11 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 225/2009

    Questione infondata
    22 luglio 2009

    V. titoletto.

    Art. 6 t.u.a. · Art. 7 t.u.a. · Art. 17 t.u.a. · Art. 15 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 2006

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  7. 8 febbraio 2024 — 2 marzo 2024per 23 giorni
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  17. 13 febbraio 2008 — 26 agosto 2010per 3 anni
  18. 14 aprile 2006 — 13 febbraio 2008testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2008 al 26 agosto 2010. 1 parola tolta, 118 parole aggiunte.

… di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovra' essere reso entro tolto: sessanta aggiunto: novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1. aggiunto: L'autorita' competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione puo' esprimere un ulteriore parere. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinche' l'autorita' competente ne … presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi aggiunto: istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'autorita' competente. Entro il medesimo termine il Ministero … legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decretoaggiunto: . A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorita' competente, ove l'autorita' competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorita' competente procede comunque a norma dell'articolo 26. L'autorita' competente puo' concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art25 · fonte del testo

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