Art. 23 t.u.a. — Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti

Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorita' competente in formato elettronico:

  • a)il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g); 134
  • b)lo studio di impatto ambientale;
  • c)la sintesi non tecnica;
  • d)le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
  • e)l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
  • f)copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
  • g)i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  • g-bis)la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
  • g-ter)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita' alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori. La documentazione di cui al comma 1 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorita' competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita' competente comunica contestualmente per via telematica al proponente nonche' a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La medesima comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1. 134 138 112
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104

112

Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".

D.L. 16 luglio 2020, n. 76

134

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.

138

E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 21/07/2017 a seguito della modifica della lettera i) dell'art. 50, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che disponeva l'introduzione di un periodo dopo il primo al comma 4 del presente articolo, ad opera della L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. medesimo.

Testo vigente dal 17 dicembre 2024

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 178/2019

    Parametro
    16 luglio 2019

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettere c) e d), 3, 4,…

    Art. 117 t.u.a. · Art. 7-bis t.u.a. · Art. 19 t.u.a. · Art. 22 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 2006

2006oggi
  1. 17 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 18 ottobre 2024 — 17 dicembre 2024per 2 mesi
  3. 25 febbraio 2023 — 18 ottobre 2024per un anno
  4. 16 luglio 2022 — 25 febbraio 2023per 7 mesi
  5. 18 maggio 2022 — 16 luglio 2022per un mese
  6. 29 aprile 2022 — 18 maggio 2022per 19 giorni
  7. 2 marzo 2022 — 29 aprile 2022per un mese
  8. 1 giugno 2021 — 2 marzo 2022per 9 mesi
  9. 15 settembre 2020 — 1 giugno 2021per 9 mesi
  10. 17 luglio 2020 — 15 settembre 2020per 2 mesi
  11. 21 luglio 2017 — 17 luglio 2020per 3 anni
  12. 26 agosto 2010 — 21 luglio 2017per 7 anni
  13. 13 febbraio 2008 — 26 agosto 2010per 3 anni
  14. 14 aprile 2006 — 13 febbraio 2008testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2024 al 17 dicembre 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art23 · fonte del testo

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