Art. 21 t.u.a. — Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

Il proponente ha la facolta' di richiedere una fase di consultazione con l'autorita' competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorita' competente, in formato elettronico, (( il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g))), lo studio preliminare ambientale, nonche' una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. 134 ((Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1)), e' pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorita' competente che comunica ((contestualmente)) per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. 134 Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro ((quarantacinque giorni)) dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l'autorita' competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere e' pubblicato sul sito web dell'autorita' competente. 134 L'avvio della procedura di cui al presente articolo puo', altresi', essere richiesto dall'autorita' competente sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all'articolo 20. 112

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104

112

Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".

D.L. 16 luglio 2020, n. 76

134

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.

Testo vigente dal 17 luglio 2020

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 225/2009

    Questione infondata
    22 luglio 2009

    Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 5, comma 1, lettera e ), 6, comma 6, 12, 21 e 22, dello stesso d.lgs., sollevata in relazione agli artt. artt. 3, 5, 76 (in riferimento all'art. 1, commi 1, 4, 8 e 9, lettere e ) ed f ), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120, Cost. e della direttiva 2001/42/CE in ragione della asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo, in quanto, posto che anche nei giudizi in via principale vige il principio della scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante rispetto al momento in cui essa lo è per il destinatario dell'atto, nella specie, la notifica è stata effettuata tempestivamente dalla Regione ricorrente, dato che il ricorso risulta spedito a mezzo posta nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo impugnato. In senso analogo, v. sentenze n. 477/2002 e n. 300/2007.

    Art. 6 t.u.a. · Art. 7 t.u.a. · Art. 17 t.u.a. · Art. 15 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 2017 al 17 luglio 2020. 6 parole tolte, 19 parole aggiunte.

… dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorita' competente, in formato elettronico, tolto: gli elaborati progettuali aggiunto: il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), lo studio preliminare ambientale, nonche' una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. tolto: La aggiunto: Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1, e' pubblicata e resa accessibile, con modalita' … dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorita' competente che comunica aggiunto: contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali … dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro tolto: sessanta aggiunto: quarantacinque giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l'autorita' competente … nello studio di impatto ambientale. Il parere e' pubblicato sul sito web dell'autorita' competentetolto: . 4. L'avvio della procedura di cui al presente articolo puo', altresi', essere richiesto dall'autorita' competente sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all'articolo 20.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 16 luglio 2020, n. 76

    Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21 · fonte del testo

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