Art. 25 t.u.a. — Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA

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L'autorita' competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo. Nel caso di progetti di competenza statale ((, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,)) l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. ((Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione.)) Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro il termine di ((trenta giorni)) all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo da rendere entro ((quindici giorni)) dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ((nonche' qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA)), su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento e' rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni. 134 ((2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.)) 134 Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

  • a)le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
  • b)le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
  • c)le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali. Il provvedimento di VIA e' immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 112
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104

112

Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".

D.L. 16 luglio 2020, n. 76

134

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.

Testo in vigore dal 17 luglio 2020 al 1 giugno 2021

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/2009

    Questione infondata
    23 luglio 2009

    Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a ), 35 e 42, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Puglia, in quanto hanno stabilito che siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni. Le ricorrenti, con memoria successiva alla proposizione del ricorso, hanno dichiarato di non avere più interesse all'impugnazione.

    Art. 23 t.u.a. · Art. 117 cost. · Art. 11 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 225/2009

    Questione infondata
    22 luglio 2009

    V. titoletto.

    Art. 6 t.u.a. · Art. 7 t.u.a. · Art. 17 t.u.a. · Art. 15 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 2006

2006oggi
  1. 19 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 21 gennaio 2026 — 19 aprile 2026per 3 mesi
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  4. 18 ottobre 2024 — 17 dicembre 2024per 2 mesi
  5. 1 maggio 2024 — 18 ottobre 2024per 6 mesi
  6. 2 marzo 2024 — 1 maggio 2024per 2 mesi
  7. 8 febbraio 2024 — 2 marzo 2024per 23 giorni
  8. 25 febbraio 2023 — 8 febbraio 2024per 12 mesi
  9. 16 luglio 2022 — 25 febbraio 2023per 7 mesi
  10. 18 maggio 2022 — 16 luglio 2022per un mese
  11. 31 luglio 2021 — 18 maggio 2022per 10 mesi
  12. 1 giugno 2021 — 31 luglio 2021per 2 mesi
  13. 17 luglio 2020 — 1 giugno 2021per 11 mesi
  14. 21 luglio 2017 — 17 luglio 2020per 3 anni
  15. 28 luglio 2016 — 21 luglio 2017per 12 mesi
  16. 26 agosto 2010 — 28 luglio 2016per 6 anni
  17. 13 febbraio 2008 — 26 agosto 2010per 3 anni
  18. 14 aprile 2006 — 13 febbraio 2008testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 2017 al 17 luglio 2020. 3 parole tolte, 286 parole aggiunte in 2 capoversi.

… alla valutazione a norma del presente articolo. Nel caso di progetti di competenza stataleaggiunto: , ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di … e' proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. aggiunto: Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro il termine di tolto: sessanta aggiunto: trenta giorni all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo da rendere entro tolto: trenta aggiunto: quindici giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del … concerto da parte del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismotolto: , aggiunto: nonche' qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento e' rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni. aggiunto: 2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si …

… esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito webtolto: . 7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 16 luglio 2020, n. 76

    Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art25 · fonte del testo

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