Art. 238 t.u.a. — Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico

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Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e' tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11. La tariffa per la gestione dei rifiuti e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorita' d'ambito ed e' applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa e' prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa cio' deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonche' da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Le Autorita' d'ambito approvano e presentano all'Autorita' di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorita' interessate. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio. ((10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni)) Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate. 6 36

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 2007, n. 87

6

con decorrenza dal 1 gennaio 2008

Il D.L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 2007, n. 87, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "in deroga al presente articolo 238, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie".

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

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Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 33) che "Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria".

Testo in vigore dal 27 agosto 2022 al 18 dicembre 2024

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 238 t.u.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16962/2026

    30 maggio 2026

    In tema di conferimento di rifiuti urbani in discarica, deve distinguersi tra 1) la tariffa "ai cancelli", a carico dei soggetti che conferiscono i rifiuti, calcolata dalla regione, tenendo conto anche degli oneri di mitigazione ambientale, che costituiscono una percentuale della stessa; 2) l'ecotassa, che è un tributo speciale di deposito in discarica, da pagare in favore della regione; 3) il benefit ambientale (o oneri di compensazione ambientale), a carico dei soggetti che conferiscono i tributi, costituente una percentuale della tariffa "ai cancelli", in favore dei comuni che ospitano gli impianti di smaltimento dei rifiuti.

    Art. 238 t.u.a.

    Rassegna di maggio 2026, p. 62 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8301/2026

    2 aprile 2026

    In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), l'attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al Comune, che determina l'an e il quantum della tariffa, mentre al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l'attività di gestione e di recupero del tributo, in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento.

    Art. 238 t.u.a.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 378 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32684/2025

    15 dicembre 2025

    In caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, il potere di accertamento del tributo spetta, in via concorrente, al Comune - quale ente impositore - e al concessionario, al quale tale potere viene attribuito per finalità funzionali e di razionalizzazione del servizio, senza abdicazione dalla titolarità originaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad avviso di accertamento per omesso pagamento della TARI, aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale del Comune).

    Art. 238 t.u.a.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 182 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 20260/2025

    19 luglio 2025

    TIA-2) e tariffa di igiene ambientale (cd. TIA-1) - Giurisdizione tributaria e ordinaria - Ripartizione. Le controversie aventi ad oggetto la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'abrogato art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1), dovuta nel periodo di vigenza di detta disposizione (dunque, fino al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010), competono alla giurisdizione tributaria, indipendentemente dalla data in cui sono sorte, spettando, invece, alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di TIA-1, sorte successivamente al 31 maggio 2010 e aventi ad oggetto la relativa debenza per il periodo successivo all'abrogazione (ad opera del d.lgs. n. 152 del 2006) del citato art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997, in ragione dell'applicazione della tariffa "in regime transitorio", nonché quelle relative alla tariffa introdotta dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), sorte anch'esse dopo il 31 maggio 2010.

    Art. 238 t.u.a. · Art. 264 t.u.a. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 11 ↗

Tutte le 15 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 247/2009

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 2009

    V. titoletto.

    Art. 241 t.u.a. · Art. 265 t.u.a. · Art. 221 t.u.a. · Art. 222 t.u.a.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 2020 al 27 agosto 2022. 28 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio. aggiunto: 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183aggiunto: , comma 1, lettera b-ter) tolto: punto 2aggiunto: , numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli … del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a tolto: cinque anni, salva la possibilita' per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. aggiunto: due anni Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art238 · fonte del testo

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