Art. 185 t.u.a. — Esclusioni dall'ambito di applicazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 2014 al 25 agosto 2016. Leggi il testo vigente →

Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

  • a)le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  • b)il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; 58
  • c)il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato; 58
  • d)i rifiuti radioattivi;
  • e)i materiali esplosivi in disuso;
  • f)le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  • a)le acque di scarico;
  • b)i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  • c)le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  • d)i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ((o nell'ambito delle pertinenze idrauliche)) ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. 58
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28

58

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo".

Testo in vigore dal 12 novembre 2014 al 25 agosto 2016

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 204/2017

    Parametro
    14 luglio 2017

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 117 cost. · Art. 32 cost. · Art. 3 Statuto speciale per la Valle d'Aosta · Art. 6 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 2006

2006oggi
  1. 7 marzo 2026 — oggiin vigoreper 7 mesi
  2. 16 giugno 2023 — 7 marzo 2026per 3 anni
  3. 31 luglio 2021 — 16 giugno 2023per un anno
  4. 1 giugno 2021 — 31 luglio 2021per 2 mesi
  5. 22 maggio 2021 — 1 giugno 2021per 10 giorni
  6. 26 settembre 2020 — 22 maggio 2021per 8 mesi
  7. 25 agosto 2016 — 26 settembre 2020per 4 anni
  8. 12 novembre 2014 — 25 agosto 2016per un anno
  9. 25 marzo 2012 — 12 novembre 2014per 3 anni
  10. 5 ottobre 2011 — 25 marzo 2012per 6 mesi
  11. 25 dicembre 2010 — 5 ottobre 2011per 9 mesi
  12. 19 agosto 2010 — 25 dicembre 2010per 4 mesi
  13. 29 gennaio 2009 — 19 agosto 2010per un anno
  14. 13 febbraio 2008 — 29 gennaio 2009per 12 mesi
  15. 14 aprile 2006 — 13 febbraio 2008testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2012 al 12 novembre 2014. 5 parole aggiunte.

… applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali aggiunto: o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art185 · fonte del testo

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