Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio - Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. E' vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 30»;
  • b)all'articolo 8, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attivita' comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione e il monitoraggio relativo all'iniezione di CO2 »;
  • c)all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, puo' prescrivere in qualsiasi momento provvedimenti correttivi necessari nonche' provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore e' tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p)»;
  • d)all'articolo 29, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalita' di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali e' negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano piu' Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviano consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente del presente decreto»;
  • e)all'articolo 30, comma 1, le parole: «promuovono la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «promuovono la stipulazione di accordi specifici con Stati membri dell'Unione europea».

Testo vigente dal 3 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;115~art24 · fonte del testo

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