Art. 185 t.u.a. — Esclusioni dall'ambito di applicazione

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Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

  • a)le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  • b)in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
  • 1)le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
  • 2)i rifiuti radioattivi;
  • 3)i materiali esplosivi in disuso;
  • 4)i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  • 5)le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola;
  • c)i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attivita' di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attivita' agricole utilizzati nelle attivita' agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Testo in vigore dal 13 febbraio 2008 al 29 gennaio 2009

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 249/2009

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 2009

    V. titoletto.

    Art. 199 t.u.a. · Art. 204 t.u.a. · Art. 205 t.u.a. · Art. 195 t.u.a.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 2006

2006oggi
  1. 16 giugno 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 31 luglio 2021 — 16 giugno 2023per un anno
  3. 1 giugno 2021 — 31 luglio 2021per 2 mesi
  4. 22 maggio 2021 — 1 giugno 2021per 10 giorni
  5. 26 settembre 2020 — 22 maggio 2021per 8 mesi
  6. 25 agosto 2016 — 26 settembre 2020per 4 anni
  7. 12 novembre 2014 — 25 agosto 2016per un anno
  8. 21 agosto 2013 — 12 novembre 2014per un anno
  9. 25 marzo 2012 — 21 agosto 2013per un anno
  10. 5 ottobre 2011 — 25 marzo 2012per 6 mesi
  11. 25 dicembre 2010 — 5 ottobre 2011per 9 mesi
  12. 19 agosto 2010 — 25 dicembre 2010per 4 mesi
  13. 29 gennaio 2009 — 19 agosto 2010per un anno
  14. 13 febbraio 2008 — 29 gennaio 2009per 12 mesi
  15. 14 aprile 2006 — 13 febbraio 2008testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008. 397 parole tolte, 117 parole aggiunte in 15 capoversi.

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera tolto: di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);

b) tolto: gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue aggiunto: in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

aggiunto: 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;

tolto: caggiunto: 2) i rifiuti radioattivi;

tolto: daggiunto: 3) i materiali esplosivi in disuso;

aggiunto: 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

tolto: eaggiunto: 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali aggiunto: e non pericolose utilizzate aggiunto: nell'attivita' agricola;

aggiunto: c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attivita' di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attivita' agricole utilizzati nelle attivita' agricole tolto: ed in particolare i aggiunto: o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o tolto: vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia tolto: e dal lavaggio dei prodotti vegetali aggiunto: o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi tolto: rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: f) leaggiunto: , eccedenze derivanti dalle preparazioni tolto: nelle cucine di qualsiasi tipo di aggiunto: di cibi solidi, cotti tolto: e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati aggiunto: o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281tolto: , nel rispetto della vigente normativa;

tolto: g) i materiali esplosivi in disuso;

tolto: h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

tolto: i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;

tolto: l) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorita' competenti;

tolto: m) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del presente decreto;

tolto: n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finche' non e' emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'esercito, della marina e dell'areonautica. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art185 · fonte del testo

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