Art. 41 — Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente: «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attivita' di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche' ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».

Testo vigente dal 10 agosto 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;154~art41 · fonte del testo

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