Art. 39-quater sostegni — Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche', fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana"

Testo vigente dal 22 maggio 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art39quater · fonte del testo

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