Art. 32 — Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM

Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 14:
  • 1)al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) in caso di piu' siti di stoccaggio nella stessa unita' idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»;
  • 2)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per ciascuna unita' idraulica puo' essere rilasciata un'unica autorizzazione»;
  • b)all'articolo 17, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:
  • a)qualora risulti necessario in base ai piu' recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;
  • b)fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;
  • c)all'articolo 21, comma 6, e' aggiunto, in fine, seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».

Testo vigente dal 8 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122~art32 · fonte del testo

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