Art. 185 t.u.a. — Esclusioni dall'ambito di applicazione
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Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
- a)le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b)in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
- 1)le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
- 2)i rifiuti radioattivi;
- 3)i materiali esplosivi in disuso;
- 4)i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- 5)le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola;
- c)i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attivita' di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
- c-bis)il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attivita' agricole utilizzati nelle attivita' agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.
Testo in vigore dal 29 gennaio 2009 al 19 agosto 2010
