Art. 185 t.u.a. — Esclusioni dall'ambito di applicazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 2009 al 19 agosto 2010. Leggi il testo vigente →

Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

  • a)le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  • b)in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
  • 1)le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
  • 2)i rifiuti radioattivi;
  • 3)i materiali esplosivi in disuso;
  • 4)i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  • 5)le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola;
  • c)i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attivita' di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
  • c-bis)il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attivita' agricole utilizzati nelle attivita' agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Testo in vigore dal 29 gennaio 2009 al 19 agosto 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 204/2017

    Parametro
    14 luglio 2017

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 117 cost. · Art. 32 cost. · Art. 3 Statuto speciale per la Valle d'Aosta · Art. 6 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 2006

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  5. 22 maggio 2021 — 1 giugno 2021per 10 giorni
  6. 26 settembre 2020 — 22 maggio 2021per 8 mesi
  7. 25 agosto 2016 — 26 settembre 2020per 4 anni
  8. 12 novembre 2014 — 25 agosto 2016per un anno
  9. 25 marzo 2012 — 12 novembre 2014per 3 anni
  10. 5 ottobre 2011 — 25 marzo 2012per 6 mesi
  11. 25 dicembre 2010 — 5 ottobre 2011per 9 mesi
  12. 19 agosto 2010 — 25 dicembre 2010per 4 mesi
  13. 29 gennaio 2009 — 19 agosto 2010per un anno
  14. 13 febbraio 2008 — 29 gennaio 2009per 12 mesi
  15. 14 aprile 2006 — 13 febbraio 2008testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2008 al 29 gennaio 2009. 41 parole aggiunte in 2 capoversi.

c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attivita' di manutenzione di alvei di scolo ed irriguiaggiunto: ;

aggiunto: c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art185 · fonte del testo

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