Codice dell’ambiente

Art. 183 t.u.a. — Definizioni

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Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

  • a)rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  • b)produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti cioe' il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
  • c)detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
  • d)gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonche' il controllo delle discariche dopo la chiusura;
  • e)raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
  • f)raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
  • g)smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;
  • h)recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;
  • i)luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
  • l)stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
  • m)deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
  • 1)i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 parti per milione (ppm);
  • 2)i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
  • 3)il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  • 4)devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
  • 5)per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione del deposito temporaneo;.
  • n)frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidita', proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani; 32
  • o)frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilita' e a basso tenore di umidita' proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
  • p)sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualita' ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
  • q)materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;
  • r)combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualita' normale, che e' ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonche' a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidita'; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
  • s)combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualita' elevata;
  • t)compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualita';
  • u)compost di qualita': prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
  • v)emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);
  • z)scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
  • aa)inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);
  • bb)gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attivita' volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attivita' di spazzamento delle strade;
  • cc)centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  • dd)spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti su strada.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

32

La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 28 gennaio 2010 n. 28 (in G.U. 1a s.s. 3/2/2010 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: "rientrano altresi' tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale"".

Testo in vigore dal 4 febbraio 2010 al 25 dicembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 28/2010

    Ha colpito questo articolo
    28 gennaio 2010

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 183, comma 1, lettera n ), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale». La norma censurata - in contrasto con la definizione comunitaria sopra richiamata, che qualifica rifiuto ogni sostanza di cui il produttore si disfi - esclude dalla categoria dei rifiuti un materiale - introducendo così una presunzione assoluta - le ceneri di pirite, indipendentemente dal fatto che l'impresa produttrice se ne sia disfatta. Tale preclusione si pone in contrasto con l'esigenza, derivante dalla disciplina comunitaria, di verificare in concreto l'esistenza di un rifiuto o di un sottoprodotto. Sul problema degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma extrapenale, che, sottraendo temporaneamente le ceneri di pirite dalla categoria dei rifiuti, ha escluso, durante il periodo della sua vigenza, precedente all'abrogazione ad opera del d.lgs n. 4 del 2008, l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la gestione illegale dei rifiuti alla fattispecie oggetto del giudizio principale, v. punto 7 del Considerato in diritto della pronuncia n. 28/2010. Sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, v. citata sentenza n. 103/2008. Sulla problematica delle norme penali di favore, v. citate sentenze n. 394/2006 e n. 148/1983.

    Art. 183 t.u.a.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 83/2008

    Altra decisione
    28 marzo 2008

    Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 183, comma 1, lettera n) , quarto periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto, nel classificare le ceneri di pirite come sottoprodotto non soggetto alla disciplina sui rifiuti, supererebbe i limiti entro i quali la normativa e la giurisprudenza comunitaria consentono che i residui di produzione siano considerati sottoprodotto. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha introdotto una nuova definizione di sottoprodotto ed ha eliminato il riferimento alle ceneri di pirite, con la conseguenza che appare necessario valutare gli effetti della nuova disciplina sulla fattispecie oggetto del giudizio a quo .

    Art. 11 cost. · Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 183 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 2006

2006oggi
  1. 2 aprile 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 16 giugno 2023 — 2 aprile 2025per un anno
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  4. 9 novembre 2021 — 25 giugno 2022per 8 mesi
  5. 26 settembre 2020 — 9 novembre 2021per un anno
  6. 30 aprile 2020 — 26 settembre 2020per 5 mesi
  7. 11 aprile 2017 — 30 aprile 2020per 3 anni
  8. 2 febbraio 2016 — 11 aprile 2017per un anno
  9. 15 agosto 2015 — 2 febbraio 2016per 6 mesi
  10. 21 agosto 2014 — 15 agosto 2015per 12 mesi
  11. 31 ottobre 2013 — 21 agosto 2014per 10 mesi
  12. 12 agosto 2012 — 31 ottobre 2013per un anno
  13. 7 aprile 2012 — 12 agosto 2012per 4 mesi
  14. 25 dicembre 2010 — 7 aprile 2012per un anno
  15. 4 febbraio 2010 — 25 dicembre 2010per 11 mesi
  16. 13 febbraio 2008 — 4 febbraio 2010per un anno
  17. 14 aprile 2006 — 13 febbraio 2008testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 4 febbraio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2008 al 4 febbraio 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 28 gennaio 2010 n. 28 (in G.U. 1a s.s. 3/2/2010 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: "rientrano altresi' tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale"".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art183 · fonte del testo

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