Art. 187 t.u.a. — Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosita' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

  • a)siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
  • b)l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
  • c)l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4. ((3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge)) 108
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

108

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n. n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2017,n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (che ha introdotto il comma 3-bis al presente articolo).

Testo vigente dal 2 febbraio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2014 al 2 febbraio 2016. 2 parole tolte, 50 parole aggiunte.

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). tolto: 2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o … 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesimeaggiunto: . Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui … tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4. aggiunto: 3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n. n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2017,n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (che ha introdotto il comma 3-bis al presente articolo).

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art187 · fonte del testo

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