Codice dell’ambiente

Art. 178-bis t.u.a. — Responsabilità estesa del produttore

Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti ((...)) regimi di responsabilita' estesa del produttore ((di cui all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis) del presente decreto)). Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilita' estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dell'articolo 178-ter, e sono altresi' determinate le misure che includono ((un sistema di restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo)) e dei rifiuti ((derivanti dagli stessi nonche')) la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilita' finanziaria per tali attivita' ((...)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213)). ((Sono fatte salve le discipline di responsabilita' estesa del produttore di cui al titolo II e al titolo III del presente decreto.)) La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e' applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. I regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorita' di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialita' di riciclaggio multiplo. I decreti di cui al comma 1:

  • a)tengono conto della fattibilita' tecnica e della praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;
  • b)disciplinano le eventuali modalita' di riutilizzo dei prodotti nonche' di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalita' di riutilizzo e riciclo;
  • c)prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i regimi di responsabilita' estesa del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Testo vigente dal 16 giugno 2023

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Che cosa è cambiato dal 16 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 2020 al 16 giugno 2023. 54 parole tolte, 41 parole aggiunte.

… di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituititolto: , anche su istanza di parte,aggiunto: ... regimi di responsabilita' estesa del produttore aggiunto: di cui all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis) del presente decreto. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilita' estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dell'articolo 178-ter, e sono altresi' determinate le misure che includono tolto: l'accettazione dei prodotti restituiti aggiunto: un sistema di restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo e dei rifiuti tolto: che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e aggiunto: derivanti dagli stessi nonche' la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilita' finanziaria per tali attivita' tolto: nonche' misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilita' estesa del produttoreaggiunto: .... PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213. Sono fatte salve le discipline di responsabilita' estesa del produttore di cui tolto: agli articoli 217 e seguenti aggiunto: al titolo II e al titolo III del presente decreto. La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e' applicabile fatta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art178bis · fonte del testo

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