[1]Appello cautelare

[2]1. Contro le ordinanze cautelari e' ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo 45, e' deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57. 3. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari e' trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell'articolo 55, comma 11. ((4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 8.))

Testo vigente dal 18 settembre 2012

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Che cosa è cambiato dal 18 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2010 al 18 settembre 2012. 7 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma tolto: 5 aggiunto: 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma tolto: 5 aggiunto: 2, 42, comma 4tolto: , e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo tolto: 15, comma 4 aggiunto: 16, comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma tolto: 7 aggiunto: 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma tolto: 9 aggiunto: 8.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art62 · fonte del testo

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