Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1973 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 781 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1971 dal

tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Bravo Bruno e

David Eulalia, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22

settembre 1971.

Visti gli atti di costituzione di Bravo Bruno e d'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

uditi l'avvocato Giorgio Menghini, per il Bravo, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Bruno Bravo nei

confronti della moglie Eulalia David per ottenere dichiarazione di

nullità di una donazione effettuata dall'attore a favore della

convenuta, ai sensi dell'art. 781 del codice civile, il tribunale di

Genova, con ordinanza emessa il 4 maggio 1971, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale di tale disposizione in riferimento agli

artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione.

L'ordinanza del tribunale di Genova osserva che il divieto delle

donazioni tra coniugi, il quale trova la sua formulazione nell'art. 781

del codice civile, trae la sua origine dal diritto romano, ma che già

in epoca imperiale una serie di benigne interpretazioni furono

introdotte per opera della giurisprudenza e degli imperatori. Nella

legislazione vigente, invece, il divieto è assoluto e drasticamente

sanzionato con la nullità della donazione, anche se le condizioni

sociali sono profondamente cambiate dal mondo tardo romano ad oggi e se

la necessità di impedire sopraffazioni dell'un coniuge sull'altro,

contrarie ai principi sui quali si fonda la famiglia, non dovrebbe più

essere così fortemente sentita come duemila anni or sono.

L'ordinanza elenca quindi una serie di situazioni "inique" cui

l'applicazione rigorosa del divieto può portare e pur riconoscendo che

in taluni casi un coniuge profitti della soggezione morale in cui il

proprio consorte può trovarsi a seguito o comunque in costanza di

matrimonio per lucrare indebitamente ai danni dell'altro,

danneggiandolo ingiustamente, rileva che il fatto - spiacevole quanto

reale - non comporta necessariamente la conseguenza che tutte le

donazioni, in via assoluta e preventiva, debbano venire vietate.

Aggiunge che il divieto, la cui ragione legislativa sembra

risiedere nella presunzione della pericolosità in ogni caso delle

donazioni e della difficoltà di fornire la prova dell'effettivo abuso

dell'affetto coniugale da parte del coniuge malizioso nei confronti

dell'altro, non appare ormai più giustificato alla luce delle moderne

concezioni sociali e giuridiche.

La parità della posizione sociale, dei diritti e dei doveri dei

coniugi come di tutti gli altri cittadini e la scomparsa di ogni

traccia dell'inferiorità della moglie come attuazione dell'art. 3

della Costituzione ha fatto definitivamente cadere uno dei maggiori

motivi deducibili a sostegno del divieto di donazioni fra coniugi,

cioè le minori capacità sociali e forse anche intellettive della

donna.

In tali condizioni, osserva ancora l'ordinanza, la disciplina

particolare delle donazioni fra coniugi, diversa ed estremamente più

rigorosa di ogni altro tipo di donazione, non trova alcuna

giustificazione ed appare in contrasto con il principio di uguaglianza

dei cittadini - senza distinzione di sesso e di condizione personale e

famigliare - dato che la condizione di coniugato costituisce un

elemento discriminatore rispetto al trattamento fatto al non coniugato

in tema di libertà di donare e correlativamente di ricevere per

donazione. Nei diritti della famiglia di cui all'art. 29 della

Costituzione rientra certamente la tutela del coniuge ingannato

dall'altro coniuge, ma non la presunzione assoluta che tutti i coniugi

che ricevono una donazione devono avere circuito il coniuge donante.

Secondo il giudice a quo l'enunciazione di una simile disuguaglianza

presunta fra coniuge donante raggirato e donatario raggirante contrasta

con l'uguaglianza giuridica dei coniugi affermata dallo stesso art. 29

della Costituzione. Non solo la tutela del coniuge effettivamente leso

potrebbe essere attuata con mezzi diversi anche estendendo talune delle

numerose norme dettate dalla legge a favore delle persone danneggiate

dalla donazione, ma la nullità assoluta appare rimedio troppo drastico

che per ovviare ad una ingiustizia meramente ipotetica giunge non di

rado a porre in essere ingiustizie effettive di diverso contenuto,

consentendo al coniuge troppo tutelato di usare l'art. 781 del codice

civile come un, arma vessatoria. La possibilità di prevaricazione

esiste anche in molti altri casi fuori del matrimonio ogni qualvolta

una parte può approfittare di una posizione di preminenza rispetto

all'altra per esercitare su questa un'indebita pressione e in vari casi

la forza di pressione può essere anche maggiore di quella che un

odierno coniuge può esercitare sull'altro (rapporto tra genitori e

figli, datore di lavoro e lavoratore dipendente, tra superiore ed

inferiore di una gerarchia e via dicendo). Eppure - osserva

l'ordinanza - il divieto di donazione è previsto solo per i coniugi

senza che si possa dare una giustificazione accettabile di tale stato

di cose. Detto divieto assoluto di donazioni, pertanto, costituisce

ormai un mero relitto storico, che pare sia tempo di accantonare.

Solleva di conseguenza di ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 781 del codice civile in riferimento agli

artt. 3 e 29 della Costituzione.

2. - L'ordinanza regolarmente notificata e comunicata è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale il Bravo

rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Menghini ed è intervenuto in

giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Secondo il Bravo, in materia di donazione, i coniugi si trovano in

una posizione di reciproca assoluta parità, laddove la distinzione

effettuata dall'art. 781 del codice civile tra coniugati e non

coniugati rifletterebbe un'evidente disparità di situazioni tra questi

e quelli, esulando in ogni caso dal sindacato della Corte

costituzionale ogni valutazione di natura politica e sindacato sull'uso

dei poteri discrezionali del Parlamento.

Rileva inoltre che tutti i legislatori di tutte le epoche e di

tutti gli Stati, hanno tenuto presente il pericolo che i coniugi mutuo

amore spoliarentur e considerato immorale che concordia pretio

conciliari videretur, richiamando in particolare il codice albertino,

il codice estense ed il codice civile del 1865.

I rimedi possono essere vari, ma non spetterebbe al giudice

ordinario né al giudice costituzionale stabilirli, bensì

esclusivamente al Parlamento. Né la motivazione dell'ordinanza in

esame direbbe qualcosa di più e di meglio di quanto è stato detto da

tutti i cultori della materia pro o contro il sistema vigente: basti

richiamare i progetti preliminari al codice del 1942 che avevano

proposto l'abolizione del divieto ad imitazione del codice napoleonico,

le varie relazioni delle Commissioni incaricate della predisposizione

della riforma del codice del 1865, le discussioni che si sono avute in

dottrina fra il 1939 ed il 1942, per convincersi che il parlare di

"mero relitto storico" è proprio fuori luogo e frutto di scarsa

ponderazione.

Conclude quindi per la dichiarazione di infondatezza della

questione proposta.

3. - Ad analoga conclusione perviene l'Avvocatura dello Stato nel

rilievo che la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere

che il principio di eguaglianza non vada inteso in senso assoluto,

perché è doveroso disciplinare in modo diverso situazioni

obbiettivamente diverse.

L'esistenza del divieto fra i coniugi di compiere fra di loro un

atto giuridico che è, invece, consentito per la generalità dei

cittadini, trova giustificazione nel loro particolare status che è

fonte di diritti e doveri. Esclusa per tale considerazione la

violazione del principio di eguaglianza rispetto ai soggetti che non

hanno la qualità di coniugi, essa va esclusa anche con riferimento

alla posizione del marito rispetto a quella della moglie, dato che il

divieto sussiste nei confronti di entrambi. Il precetto costituzionale

della parità giuridica e morale dei coniugi (art. 29 Cost.)

risulterebbe, quindi, rispettato. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del tribunale di Genova solleva la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile sotto il

profilo del contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto la

norma denunziata - per la quale non si può dare una giustificazione

accettabile - viola il principio di uguaglianza dei cittadini - senza

distinzione di sesso e di condizione personale e familiare -

considerando la condizione di coniugato come un elemento discriminante

rispetto al trattamento fatto al non coniugato in tema di libertà di

donare e correlativamente di ricevere per donazione, nonché sotto il

profilo del contrasto con l'art. 29 capoverso della Costituzione in

quanto la presunzione che tutti i coniugi che ricevono una donazione

devono aver circuito il coniuge donante e pertanto la presunzione di

una disuguaglianza fra coniuge donante raggirato e coniuge donatario

raggirante contrasta con l'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi

affermata dallo stesso art. 29 capoverso.

2. - La questione è fondata.

La norma denunziata trae la sua lontana origine dalla persuasione,

tramandata attraverso i secoli, che il divieto di atti di liberalità

fra coniugi fosse un principio proprio dei Romani. Nel digesto e nel

codice giustinianeo esistono infatti due titoli, contenenti numerosi

frammenti di giuristi e di costituzioni imperiali, i quali decidono

casi di donazioni fra coniugi, tenendo conto se le donazioni sono

intervenute prima, durante o dopo l'esistenza giuridica del vincolo

coniugale e applicando con ampia e benigna interpretazione

un'attenuazione al divieto introdotta da Settimio Severo e Caracalla

che stabiliva la convalida delle donazioni effettuate al coniuge quando

il donante fosse premorto al donatario in costanza di matrimonio senza

aver mutato la volontà di donare.

Va rilevato che già all'epoca romana appariva dubbio il fondamento

del divieto, di cui non erano chiare le origini: le insufficienti,

diverse e non sempre concordanti spiegazioni che si leggono nei testi

testimoniano l'imbarazzo degli stessi giuristi antichi per rispondere

al problema. L'infondatezza e l'irragionevolezza di questi tentativi

(timore che un coniuge possa essere spogliato dall'altro per amore;

timore che le donazioni possano distogliere i genitori dall'allevamento

della prole; timore che il vincolo coniugale possa essere indebolito

per il fatto che il coniuge avente la possibilità non effettui

donazioni all'altro; timore che la reputazione dei coniugi possa essere

compromessa in quanto l'unione appaia basata su un prezzo; timore che

il coniuge più abbiente possa essere impoverito a favore del coniuge

meno abbiente) risultano evidenti soprattutto se siffatte

giustificazioni si vogliono invocare rispetto al matrimonio moderno.

Di fronte all'ampia trattazione dell'argomento nel corpus iuris

civilis, fonte per essi di diritto scritto e applicabile, i giuristi

medioevali e quelli dei secoli successivi erano indotti a dare al

divieto valore di vero e proprio dogma giuridico senza però riuscire a

fornire una spiegazione plausibile della sua funzione. La credenza, la

quale esercito' una decisiva influenza in talune legislazioni europee,

che si trattasse di una antichissima e fondamentale norma romana,

doveva modificarsi assai più tardi a seguito della scoperta e della

pubblicazione nel 1823 ad opera del cardinale Angelo Mai di una

raccolta frammentaria di iura e di leges (designata convenzionalmente

col nome di Fragmenta vaticana) contenente in un passo del giurista

Paolo disposizioni della lex Cincia de donis et muneribus del 204 a.C.,

la quale, prescrivendo che le donazioni in genere non potessero

superare un dato ammontare, escludeva dalla limitazione determinate

persone unite da vincoli di agnazione, parentela o affinità e fra

queste il marito e la moglie nei loro reciproci confronti.

3. - La difesa del Bravo a sostegno della propria tesi, oltre alle

disposizioni del codice civile del 1865 e di quello attuale, cita anche

quelle del codice albertino e del codice estense. Ma a questo argomento

di natura storica può opporsi il richiamo alle molte altre

legislazioni che non hanno accolto o che addirittura hanno revocato il

divieto delle donazioni fra coniugi.

In Francia, anteriormente alla rivoluzione, il divieto era

dichiarato in alcune Coutumes con numerose e diverse deviazioni dal

diritto romano ed in altre invece non accolto, creando gravissimi

inconvenienti per questa disparità nelle varie regioni del Regno.

Durante la rivoluzione la legge del 17 nevoso dell'anno II, con gli

artt. 14 e 61 riconosceva ai coniugi il pieno diritto di farsi

donazioni fra loro. Pochi anni più tardi, il code civil napoleonico

del 1803 con l'art. 1096 abbandonava decisamente il principio

attribuito ai Romani, non stabilendo alcun divieto alle donazioni fra

coniugi durante il matrimonio, dichiarando che non sono revocabili per

sopravvenienza di figli e attribuendo ai donanti la facoltà di

revocarle, la donna senza bisogno di autorizzazione maritale o

giudiziaria.

Il sistema del code civil francese, applicato nel 1806 al Regno

d'Italia e vigente nel Ducato di Lucca sino al 1865, venne accolto nel

codice del Regno delle Due Sicilie del 1819 (art. 1050) e nel codice

per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 (art. 1945). Il

codice estense del 26 aprile 1771 richiamato in vigore il 28 agosto

1814, al libro II, titolo XII, n. XVII, ripudiava il principio

attribuito ai Romani, accolto invece nell'art. 1931 del successivo

codice estense promulgato il 25 ottobre 1851. Il codice generale

austriaco sia nel progetto del 1753, sia nella parte posta in vigore

nel 1786, sia nella definitiva redazione del 7 luglio 1810 applicata

nel Regno lombardo-veneto il 1 gennaio 1816, il codice prussiano del 1

agosto 1794, il codice belga del 3 settembre 1807, il codice svizzero

del 10 dicembre 1907, entrato in vigore il 1 gennaio 1912, il codice

civile tedesco, pubblicato il 18 agosto 1896, entrato in vigore il 1

gennaio 1900, il codigo civil messicano del 1928, entrato in vigore il

1 ottobre 1932, il codigo civil brasiliano del 1 gennaio 1916, entrato

in vigore il 1 gennaio 1917, con modifiche del 15 gennaio 1919, non

vietano le donazioni fra coniugi. Anche recentemente il codice civile

ellenico del 1946, innovando il sistema seguito sino allora in Grecia,

e il cedigo civil venezuelano del 1 ottobre 1942, ammettono la liceità

delle donazioni fra coniugi durante il matrimonio.

I codici del XIX secolo nei quali è comminato il divieto sono

invece il codice della Repubblica e Cantone del Ticino del 16 giugno

1837 il quale all'art. 1000, vietava fra i coniugi qualunque donazione

durante il matrimonio, aggiungendo che poteva aver luogo a favore dei

figli, il codigo civil argentino del 1869, il codigo civil spagnolo del

1888 (art. 1334) e il codice albertino del 1837, entrato in vigore il 1

gennaio 1838, il quale, a differenza di molte altre legislazioni dei

secoli XVIII e XIX, e andando anche oltre lo stesso diritto

giustinianeo, statuiva la nullità assoluta delle donazioni fra

coniugi, stabilendo all'art. 1186 che "i coniugi non potranno durante

il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli

atti di ultima volontà nelle forme e secondo le regole stabilite per

tali atti". Questa norma veniva riprodotta pedissequamente nel già

citato art. 1931 del codice estense del 1851 e nell'art. 1054 del

codice civile italiano del 1865.

4 - Più volte la dottrina italiana aveva posto in rilievo

l'irrazionalità del divieto di cui al citato articolo 1054 del codice

civile del 1865 e il suo contrasto con le moderne esigenze sociali ed

economiche. Tale irrazionalità veniva apertamente denunziata dalla

Commissione per la riforma del III libro del codice civile presieduta

da Mariano d'Amelio nella sua Relazione al progetto 23 marzo 1936, la

quale proponeva "l'abolizione del divieto che non è giustificato da

alcuna plausibile ragione, poiché tutti quei motivi di natura morale

che il diritto romano ci ha tramandati o sono da considerarsi

inconsistenti o del tutto estranei all'ordinamento familiare moderno" e

dopo avere aspramente criticato le argomentazioni addotte a

giustificazione dell'art. 1054 del codice civile del 1865, aggiungeva:

"Inoltre tal divieto è più di ogni altro soggetto a frode, poiché la

coscienza pubblica reagisce contro tal rigore ricorrendo a simulate

alienazioni a titolo oneroso. Il divieto è irritante anche dal punto

di vista morale poiché il codice considera lecite le donazioni fra

estranei concubini, e inoltre dal punto di vista logico, poiché lascia

ampia libertà di donare ai fidanzati, favorendo anzi tali donazioni".

Il progetto del 1936 proponeva pertanto all'art. 406 un testo che

seguiva il principio del codice napoleonico, ammettendo la piena

liceità delle donazioni fra coniugi durante il matrimonio con facoltà

del donante di revocarle e stabilendo la revocabilità di diritto in

caso di annullamento del matrimonio e la validità della donazione a

favore del coniuge di buona fede nel caso di matrimonio putativo.

Malgrado che la Corte di cassazione, numerose Corti di appello,

numerose facoltà giuridiche e numerosi giuristi, esaminando il citato

progetto 23 marzo 1936, si fossero decisamente pronunziati per

l'abolizione del divieto, ritenuto irrazionale, nel progetto definitivo

e nel testo del codice all'articolo 781, in ossequio ad un principio

che si riteneva fosse proprio dei Romani, si manteneva il divieto di

qualsiasi liberalità fra coniugi, salvo quelle conformi agli usi, e si

tentava di giustificarlo in base all'argomento (che generazioni di

giuristi avevano da secoli criticato, dimostrandone l'infondatezza) che

il trapasso dei beni da un coniuge all'altro potrebbe "turbare il

regime delle loro relazioni che deve essere basato sul reciproco

affetto e non su egoistici calcoli utilitari".

5. - I precedenti storici della norma denunziata e l'esame di altre

legislazioni antiche e moderne consentono di valutare positivamente

l'affermazione del giudice a quo che il divieto assoluto delle

donazioni fra coniugi rappresenta alla nostra epoca "un mero relitto

storico".

Anche contro l'art. 781 del codice del 1942 si è schierata

decisamente la più autorevole dottrina, rilevando che il divieto si è

perpetuato fino ai nostri giorni più per forza di tradizione che per

un'intrinseca ragione di essere, e affermando che a suo favore nessuna

plausibile considerazione si è invocata o si può invocare.

Se infatti non sono congruenti ed applicabili al matrimonio moderno

le giustificazioni in precedenza elencate proposte dai giuristi romani

per un divieto assai meno drastico di quello dell'art. 781 del codice

civile, ancor meno fondata è quella psicologica addotta nei lavori

preparatori del codice civile del 1942, in quanto il fondamento

giuridico del matrimonio disciplinato dal codice vigente risiede in

elementi del tutto diversi dal trapasso di beni da un coniuge

all'altro. Né si comprende perché una donazione possa turbare le

relazioni fra coniugi più che un qualsiasi altro rapporto

patrimoniale. Non fondata è anche l'altra giustificazione, sollevata

da taluni giuristi, decisamente confutata dalla ricordata Relazione 23

marzo 1936 al progetto del codice civile, che attraverso le donazioni

reciproche i coniugi potrebbero ledere diritti di terzi, in quanto, per

impedire il verificarsi di una siffatta ipotesi, il legislatore, a

parte le norme, del resto applicabili anche alle donazioni fra coniugi,

relative agli atti in frode dei terzi, avrebbe dovuto vietare ogni e

qualunque negozio giuridico fra coniugi.

L'esame della recente giurisprudenza pone in luce i gravissimi

inconvenienti cui dà luogo il divieto, il quale appare incompatibile

con le attuali esigenze familiari e con la realtà sociale ed economica

del nostro tempo, facendo fra l'altro sorgere situazioni palesemente

ingiuste ed anche moralmente aberranti in contrasto con gli stessi

principi cui si ispirano altre norme del vigente codice civile

italiano. L'applicazione della norma denunziata porta fra l'altro

necessariamente a considerare valide le donazioni fra coniugi fatte in

pendenza di matrimonio putativo o di matrimonio successivamente

annullato e nulle quelle fatte in pendenza di matrimonio sciolto in

seguito a sentenza di divorzio anche se pronunziata da tribunali

stranieri e delibata in Italia, mentre considera valide le donazioni

compiute in Italia da un cittadino straniero al proprio coniuge.

6. - Evidente appare il contrasto della disposizione dell'art. 781

del codice civile con l'art. 3 della Costituzione. La norma denunziata

viola infatti il principio di uguaglianza fra cittadini in quanto

stabilisce che la condizione di coniugato con una data persona

costituisce un elemento discriminante rispetto alla capacità del non

coniugato o del coniugato con altra persona di donare e

correlativamente di ricevere per donazione. La disposizione, che limita

la capacità contrattuale dei cittadini coniugati nei loro reciproci

confronti, riducendo la libertà della loro iniziativa economica

garantita dall'art. 41 della Costituzione, non trova alcuna ragionevole

giustificazione in motivi che attengano all'utilità sociale o alla

sicurezza, alla libertà e alla dignità umana o che comunque possano

identificarsi con i principi e i valori tutelati dalla Costituzione o

che questa si propone di attuare.

Non solo riguardo al contenuto della norma manca pertanto ogni

corrispondenza del fine legislativo con i diritti della persona

tutelati dalla Costituzione e con i principi dichiarati nell'art. 3, ma

non si rinviene lo scopo oggettivo del divieto né si ravvisa quali

interessi esso protegga. Anche dai lavori preparatori del codice

risulta che il legislatore nel formulare l'art. 781 non è stato mosso

dall'intento di disciplinare in modo disuguale situazioni che ritenesse

oggettivamente disuguali e dal perseguimento ragionevole di finalità

apprezzabili costituzionalmente, onde la limitazione dell'attività

negoziale imposta nei loro reciproci confronti ai coniugi legittimi

solo perché hanno tale qualità giuridica è priva di ogni valida

giustificazione.

Né è fondato l'argomento addotto dalla difesa del Bravo per

escludere il contrasto della norma denunziata con l'art. 3 della

Costituzione in quanto il divieto di cui all'art. 781 del codice civile

si applica ad entrambi i coniugi, ponendoli in situazioni di parità

reciproca. È chiaro, al contrario, che il divieto costituisce una

palese ineguaglianza giuridica di coloro che sono uniti in matrimonio

legittimo non solo rispetto alla generalità dei cittadini, riducendo,

come si è detto, la loro iniziativa economica, ma anche rispetto ad

altri casi di unioni e di convivenze, quali il matrimonio putativo, il

matrimonio successivamente annullato, la convivenza more uxorio di cui

all'art. 269 del codice civile, il concubinato ed altre. Ineguaglianza

tanto più ingiustificata in quanto gli stessi pericoli, che si afferma

di voler impedire mediante il divieto di donare imposto ai coniugi

legittimi, possono incombere con assai maggiore frequenza e con

conseguenze assai più gravi sulle persone che si trovano nei casi

sopra menzionati e per le quali il divieto non è comminato.

L'irragionevolezza della limitazione ex art. 781 a carico dei

coniugi legittimi si appalesa evidente anche nel fatto che il divieto

non si applica ai fidanzati con l'assurda conseguenza che le medesime

persone possono farsi fra loro donazioni sino al momento in cui

contraggono matrimonio legittimo.

Pertanto, necessariamente, a base del divieto di cui all'articolo

781 del codice civile vi è la presunzione assoluta che il matrimonio

legittimo crei fra i coniugi uno stato reciproco di ineguaglianza e di

inferiorità per cui l'uno possa sempre essere circuito o costretto

dall'altro a spogliarsi a favore di questo dei suoi beni, presunzione

questa incompatibile con il disposto dell'art. 29, capoverso, della

Costituzione che ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e

giuridica dei coniugi e con la stessa concezione giuridica del

matrimonio.

Tale presunzione è, del resto, contrastante con la stessa realtà

giuridica in quanto la persona unita ad altra da vincolo coniugale

legittimo è meno esposta a soggiacere a seduzioni e pressioni

affettive da parte dell'altro coniuge dirette ad ottenere liberalità,

le quali non possono in alcun modo incidere sulla condizione di coniuge

legittimo, che non invece la persona non unita ad altra con siffatto

vincolo, la quale più facilmente può essere indotta a cedere a

ricatti affettivi e a compiere liberalità sotto la minaccia di non

effettuare un matrimonio o di far cessare un'unione illegittima.

7. - Pertanto, seguendo i criteri enunciati dalla Corte,

l'incostituzionalità della norma denunziata risulta non solo

estrinsecamente in quanto, limitando l'attività negoziale dei

coniugati legittimi, li pone, rispetto alla capacità di effettuare e

di ricevere donazioni, in una condizione differenziata in confronto a

quella degli altri cittadini, senza che la norma medesima risulti

perseguire alcuna finalità apprezzabile, ma anche intrinsecamente in

quanto il principio costituzionale di uguaglianza appare violato,

mancando ogni ragionevole motivo per fare ai cittadini coniugati con il

donante un trattamento diverso da quello dei cittadini non coniugati o

non coniugati con il donante, creando situazioni di svantaggio in

difetto di una fondata o almeno plausibile giustificazione del precetto

o desumibile da effettive esigenze oggettive.

8. - La constatazione del contrasto dell'art. 781 del codice civile

con l'art. 3 della Costituzione è assorbente dell'altra questione

sollevata dal giudice a quo dell'illegittimità costituzionale del

medesimo articolo in riferimento all'art. 29, capoverso, della

Costituzione ed è superfluo attardarsi ulteriormente nell'esame anche

di tale questione.

9. - Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 781 del codice civile in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 781 del

codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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