Art. 556 c.c. — Determinazione della porzione disponibile

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse cosi' formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 556 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 32056/2025

    9 dicembre 2025

    Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene, riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali, cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.

    Art. 556 c.c. · Art. 554 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 65 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30135/2025

    14 novembre 2025

    In tema di reintegrazione della quota riservata ai legittimari, la perdita del bene oggetto di legato per causa non imputabile esclude che il relativo valore possa essere computato ai fini della riunione fittizia, poiché, alla luce degli artt. 744 e 562 c.c., il perimento incolpevole della res ne impedisce la valutazione agli effetti della reintegrazione della quota di riserva.

    Art. 556 c.c. · Art. 553 c.c. · Art. 562 c.c. · Art. 744 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 52 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 463/1989

    Questione inammissibile
    27 luglio 1989

    In materia di riunione fittizia e imputazione del denaro donato - cui del calcolo della legittima oppure di collazione ereditaria - non è ipotizzabile una soluzione rigida che sostituisca incondizionalmente il principio valoristico al principio nominalistico: conseguentemente la scelta tra varie soluzioni astrattamente possibili, le quali coinvolgono valutazioni non solo di equità, ma anche di politica monetaria dello Stato, è riservata al legislatore. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, 564, secondo comma, e 751 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 556 c.c. · Art. 564 c.c. · Art. 751 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il progetto non considerava lo Stato come erede legittimo e faceva derivare l'acquisto, da parte di esso, delle eredità vacanti dalla sua alta funzione pubblicistica di tutela della ricchezza nazionale e dalla sua qualità sovrana. Pur riconoscendo che tale concezione può teoricamente apparire più soddisfacente, anche in considerazione dei caratteri anomali che l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato deve necessariamente avere, ho ritenuto che non vi fossero ragioni pratiche per allontanarsi dalla concezione tradizionale che fa dello Stato un vero e proprio erede legittimo. Ho perciò incluso lo Stato nell'elenco dei successibili per legge riaffermando così esplicitamente la natura ereditaria del suo acquisto. DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI LEGITTIMI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 272

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art556 · fonte del testo

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