La disposizione dell'art. 649, peraltro, presenterebbe l'inconveniente che, se il legatario non rinunziasse al legato, ma, nello stesso tempo, non ne chiedesse l'esecuzione, si determinerebbe una situazione d'incertezza per un tempo indefinito, a scapito di legittime aspettative di altri interessati, come, p. e., l'onerato o i legatarii sostituiti. Ho pertanto formulato in sede di coordinamento la disposizione dell'articolo 650, che rende possibile una speciale azione, modellata sull'actio interrogatoria prevista dall'art. 481, perchè sia fissato un termine entro il quale il legatario dichiari se intenda rinunziare al legato o no. Naturalmente non si poteva, se il termine trascorre senza risposta, stabilire che s'intende esercitata la rinunzia giacchè, essendo l'acquisto avvenuto ipso iure all'apertura della successione, esso non può venir meno in base ad una presunzione. La conseguenza è invece che il legatario perde la facoltà di rinunziare.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 318