Art. 650 c.c. — Fissazione di un termine per la rinunzia

Chiunque ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facolta' di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disposizione dell'art. 649, peraltro, presenterebbe l'inconveniente che, se il legatario non rinunziasse al legato, ma, nello stesso tempo, non ne chiedesse l'esecuzione, si determinerebbe una situazione d'incertezza per un tempo indefinito, a scapito di legittime aspettative di altri interessati, come, p. e., l'onerato o i legatarii sostituiti. Ho pertanto formulato in sede di coordinamento la disposizione dell'articolo 650, che rende possibile una speciale azione, modellata sull'actio interrogatoria prevista dall'art. 481, perchè sia fissato un termine entro il quale il legatario dichiari se intenda rinunziare al legato o no. Naturalmente non si poteva, se il termine trascorre senza risposta, stabilire che s'intende esercitata la rinunzia giacchè, essendo l'acquisto avvenuto ipso iure all'apertura della successione, esso non può venir meno in base ad una presunzione. La conseguenza è invece che il legatario perde la facoltà di rinunziare.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 318

  • L'art. 196 del testo precedente disponeva che, se il testatore ha legato cosa che sapeva non appartenergli, l'onorato ha facoltà di pagare al legatario il prezzo della cosa legata; ma taceva interamente circa il contenuto dell'obbligazione. La norma era incompiuta; e pertanto mi è sembrato opportuno, anche per coordinare la disciplina della materia, con l'altra, che le è strettamente connessa, considerata la posizione dell'onerato, degli effetti della vendita della cosa altrui (art. 1478), chiarire espressamente che l'onerato ha obbligo di acquistare la proprietà della dosa dal terzo e di trasferirla al legatario, ferma rimanendo la facultas solutionis mediante pagamento del prezzo. Inoltre ho espressamente stabilito, com'era stato proposto, che l'onerato, se si avvale della facoltà, deve il giusto prezzo. Ho così precisato che al legatario spetta il valore venale della cosa e non quello che può desumerei da elementi contingenti o da apprezzamenti soggettivi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 319

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art650 · fonte del testo

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