Codice civile

Art. 667 c.c. — Accessioni della cosa legata

[1]La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.

[2]Se e' stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero gia' al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilita' del secondo comma dell'art. 686.

[3]Se il fondo legato e' stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purche' siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unita' economica.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Un ultimo rilievo è stato fatto a proposito della norma che regola la sorte delle accessioni della cosa legata (art. 667). Non è stato approvato il criterio, seguito dal progetto definitivo, di attribuire al legatario gli acquisti posteriori che hanno accresciuto il fondo legato, purchè siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica. È stato proposto invece di stabilire che gli acquisti posteriori sono dovuti al legatario sempre quando il testatore abbia inteso con essi costituire un fondo unico. Ma questa seconda soluzione, fondata sopra una mera presunzione di volontà del testatore, mi è sembrata meno opportuna dell'altra, e perciò ho tenuto fermo su questo punto il progetto definitivo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 322

  • Gli articoli 214 e 215 del testo precedente, riguardavano, in sostanza, due aspetti di unico problema: e cioè il regolamento dei frutti o degli interessi della cosa legata, secondo che questa appartenesse al testatore o ad altri. Mi è pertanto sembrato opportuno, nel nuovo testo, fondere le due disposizioni in un solo articolo (669).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 323

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art667 · fonte del testo

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