Codice civile

Art. 647 c.c. — Onere

[1]Tanto all'istituzione di erede quanto al legato puo' essere apposto un onere.

[2]Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorita' giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione.

[3]L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Di un'altra modificazione devo rendere conto, concernente la norma sull'onere illecito o impossibile (art. 647). Il corrispondente articolo del progetto definitivo stabiliva che l'illiceità o l'impossibilità dell'onere rendesse nulla la disposizione, quando l'efficacia determinante dell'onere sulla disposizione risultasse dallo stesso testamento. Questa limitazione espressa mancava nell'altra norma del progetto sul motivo illecito (art. 168), poichè quivi si stabiliva semplicemente la nullità della disposizione sol che risultasse l'influenza decisiva del motivo illecito sulla volontà testamentaria, senza peraltro specificare le fonti da cui tale efficacia si poteva desumere. Ho creduto necessario seguire per entrambe le ipotesi un criterio uniforme, in quanto la norma sull'onere illecito o impossibile è sostanzialmente un'applicazione dell'altra sul motivo illecito. Quanto al merito della soluzione, mi è sembrato preferibile il criterio meno rigido, di non esigere che l'efficacia causale del motivo risulti esclusivamente dal testamento. S'intende che, dovendo il motivo risultare dal testamento, il contenuto della scheda testamentaria non potrà non costituire la base per la ricostruzione della volontà del testatore, ma non v'è motivo di vietare al giudice di prendere eventualmente in considerazione altri atti o fatti, che servono a chiarire il processo formativo della volontà del disponente. Il medesimo criterio ho seguito per l'onere illecito o impossibile nelle donazioni. Ho inoltre considerato che, in analogia a quanto è disposto dagli articoli 639 e 640 per le disposizioni condizionali o a termine, è opportuno imporre all'istituito o al legatario sub modo l'obbligo di prestare cauzione. L'utilità di siffatta estensione è facilmente visibile, specialmente se si pensi al caso in cui l'onere è dilazionato nel tempo e a quello in cui il testatore ha previsto la risoluzione della disposizione per inadempimento dell'onere. Ho perciò subordinato la facoltà dell'autorità giudiziaria d'imporre cauzione alla mancanza di una diversa volontà del testatore e alla dimostrazione di ragioni di convenienza o di opportunità.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 315

  • È stato proposto di ripristinare un complesso di norme già contenute negli articoli da 221 a 224 del progetto della Commissione reale, che il progetto definitivo aveva soppresse ritenendole ovvie. Ho accolto il suggerimento per quanto attiene alla norma sul concorso delle due delazioni, legittima e testamentaria, che in forma diversa ho inserita nell'art. 457 del nuovo testo: ma per tutte le altre disposizioni ho creduto di dover andare in diverso avviso. Esse sono in parte del tutto ovvie, come fu rilevato nella relazione al progetto definitivo; in parte contengono regole d'interpretazione della volontà testamentaria arbitrarie o discutibili, in relazione a fattispecie anomale o eccezionali. Dei legati.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 316

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art647 · fonte del testo

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