L'articolo che regola la validità delle disposizioni per l'anima ha dato luogo ad ampie e vive discussioni che si sono concluse nelle tre seguenti principali proposte: a) conferire al pubblico ministero l'azione per l'adempimento delle disposizioni per l'anima, quando nessuna persona è stata designata per l'esecuzione o quando la persona designata trascura di fare eseguire la disposizione; b) conferire l'azione, sempre nelle medesime ipotesi, anche all'autorità religiosa competente; c) attribuire all'autorità giudiziaria la potestà di moderare in qualunque tempo l'onere delle disposizioni. Dopo matura riflessione mi sono indotto a non accogliere tali proposte. Come ho rilevato a proposito della fiducia testamentaria, l'azione del pubblico ministero non sarebbe giustificata fuori della cerchia degli interessi di schietto carattere pubblico, tra i quali non sembra potersi far rientrare l'interesse attinente all'adempimento delle disposizioni per l'anima, che provvedono unicamente a esigenze spirituali del testatore e sono ammesse dalla legge per rispetto alla coscienza religiosa dei singoli. Mi è sembrato poi pericoloso attuare una recezione nel diritto statuale degli ordinamenti delle diverse religioni, abilitando all'azione l'autorità religiosa competente. In definitiva la disciplina data dal nuovo codice alle disposizioni per l'anima, pur non identificando queste con l'onere, com'è chiarito dalla formulazione del testo coordinato, si ispira allo schema giuridico generale dell'onere nelle disposizioni monis causa. È quindi evidente che, se la disposizione per l'anima è congegnata in maniera che vi sia un interessato ad agire, l'adempimento di essa sarà coercibile come qualsiasi altro onere; in caso diverso costituirà un'obbligazione, cui adempimento resterà rimesso alla coscienza dell'erede o del legatario onerato. Tuttavia il testatore ha facoltà di designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione anche nel caso in cui manchi un interessato a richiederne l'adempimento. Questi concetti, già affermati nel progetto definitivo, sono ancora più chiaramente espressi dalle precisazioni e integrazioni apportate al testo dell'art. 629. Quanto poi alla terza proposta, intesa a conferire all'autorità giudiziaria un potere moderatore dell'onere delle disposizioni per l'anima, un duplice ordine di considerazioni mi ha indotto a dissentire. Si sarebbe anzitutto creata senza necessità una inopportuna ingerenza del potere statuale nella sfera di competenza degli ordinamenti dei culti; inoltre si sarebbero assoggettate, senza un apprezzabile motivo, le disposizioni per l'anima a un regime giuridico eccezionale rispetto a quello che regola tutte le disposizioni modali anche se consistenti in prestazioni di carattere perpetuo. Un'altra proposta tendeva a stabilire espressamente che restano salve le norme che regolano le fondazioni di culto. Ma una siffatta riserva mi è sembrata del tutto superflua, perchè l'ambito delle fondazioni di culto, che presuppongono la creazione della persona giuridica, nettamente si distingue, senza possibilità di dubbi, da quello delle disposizioni per l'anima, che sono invece considerate in quest'articolo analoghi alle istituzioni sub modo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 307