Art. 579 c.c. — Concorso del coniuge e dei genitori
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[1]Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne' genitori, sopravvive il coniuge, l'eredita' si devolve per intero al medesimo.
[2]Se vi sono genitori, l'eredita' e' devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
