Art. 578 c.c. — Successione dei genitori al figlio naturale
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Abrogato dal 7 febbraio 2014
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Abrogato dal 7 febbraio 2014
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, apparendo sfornita del necessario carattere di pregiudizialita` rispetto alla definizione del giudizio a quo, dal momento che la disposizione impugnata disciplina la successione dei genitori al figlio naturale, laddove nel giudizio di merito nessun soggetto appartenente alla famiglia legittima risulta chiamato all'eredita`, unico successibile ex lege essendo, alla stregua della normativa vigente, lo Stato. (Inammissibilita`, per difetto di rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost., dell'art. 578 cod. civ., nella parte in cui non comprende, tra i chiamati alla successione legittima del figlio naturale, in mancanza di discendenti e del coniuge di costui, il fratello naturale riconosciuto che sia stato procreato dalla stessa persona; e cio` sia non concorrendo altri parenti, sia concorrendo il genitore naturale).
Art. 578 c.c. · Art. 565 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
A proposito della successione dei genitori al figlio naturale (art. 578), era stato espresso l'avviso di escludere il diritto di successione quando il rapporto di filiazione sia stato accertato in seguito a dichiarazione giudiziale, non sembrando giusto ammettere a godere dell'eredità un genitore che evidentemente non ha voluto riconoscere il figlio, tanto che è stata necessaria una sentenza. Non ho stimato conveniente seguire questa proposta, poichè, una volta stabilito il rapporto di filiazione naturale, sia in virtù del riconoscimento, sia in forza della dichiarazione giudiziale, esso non può non avere tutti i suoi effetti. Sarebbe ingiusta infatti che il rapporto di filiazione produca diritti a favore del figlio e non anche a favore del genitore, e perciò la deroga al principio che assimila, dal punto di vista degli effetti, il riconoscimento alla dichiarazione, non sarebbe perfettamente giustificata.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 280
Ha incontrato favore l'art. 122 del progetto definitivo concernente i diritti dei figli naturali non riconosciuti, siano essi riconoscibili o meno. A tali figli viene fatto un trattamento successorio diverso da quello fatto ai i riconosciuti o dichiarati. Essi hanno diritto, cioè, a un assegno vitalizio determinabile in proporzione delle sostanze ereditarie e del numero e della qualità degli eredi. L'assegno peraltro non può eccedere la rendita della quota, alla quale i figli avrebbero avuto diritto se fossero stati riconosciuti. Non ho difficoltà a chiarire, come è stato richiesto, che per «qualità degli eredi» si deve intendere non «qualità ereditaria», ma «grado e condizione economico-sociale degli eredi legittimi». Quanto alla natura dell'assegno, è ovvio che non si tratta dell'assegno alimentare previsto dall'art. 752, secondo comma, del codice del 1865. poichè, se anche normalmente esso avrà la finalità di assicurare gli alimenti al figlio, nulla esclude che sia concesso anche se questi non si trovi in stato di bisogno, e comunque può essere superiore alla misura del necessario, purchè sia contenuto nei limiti suaccennati. DELLA SUCCESSIONE DEL CONIUGE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 281
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Se il figlio naturale muore senza lasciar prole ne' coniuge, la sua eredita' e' devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale e' stato dichiarato figlio.
tolto: Se e' stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredita' spetta per meta' a ciascuno di essi.
tolto: Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro e' escluso dalla successione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art578 · fonte del testo
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