Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 82/1974

    Ha colpito questo articolo
    27 marzo 1974

    Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 575 cod. civ., nella parte in cui, pur in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, esso ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore attribuendo ai primi i due terzi dell'eredità, giacché questo trattamento - che è diverso da quello riconosciuto ai figli legittimi che conseguono, invece, l'intera eredità escludendo dal concorso gli ascendenti - non è giuridicamente giustificato.

    Art. 575 c.c. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 435 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è stata più prevista in un apposito articolo la successione dei discendenti legittimi del figlio naturale, poichè si tratta di un caso di successione per rappresentazione già regolato dall'art. 468: pertanto l'art. 118 del progetto è stato soppresso.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 278

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1974 al 20 settembre 1975. 46 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredita'; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredita' diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art575 · fonte del testo

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