Art. 155-quinquies c.c. — Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Abrogato dal 7 febbraio 2014
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Abrogato dal 7 febbraio 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 2006 al 7 febbraio 2014. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
tolto: Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art155quinquies · fonte del testo
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