Art. 557 c.c. — Soggetti che possono chiedere la riduzione

[1]La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non puo' essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

[2]Essi non possono rinunziare a questo diritto, finche' vive il donante, ne' con dichiarazione espressa, ne' prestando il loro assenso alla donazione.

[3]I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, ne' approfittarne. Non possono chiederla ne' approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 557 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12764/2025

    13 maggio 2025

    La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso come la sottoscrizione da parte dell'erede pretermesso del preliminare di vendita di un bene caduto in successione, con il quale l'erede istituito aveva promesso di consegnare parte del prezzo anche all'erede pretermesso, costituisse rinuncia all'azione di riduzione da parte di quest'ultimo).

    Art. 557 c.c. · Art. 551 c.c. · Art. 564 c.c. · Art. 590 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 126 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il progetto non considerava lo Stato come erede legittimo e faceva derivare l'acquisto, da parte di esso, delle eredità vacanti dalla sua alta funzione pubblicistica di tutela della ricchezza nazionale e dalla sua qualità sovrana. Pur riconoscendo che tale concezione può teoricamente apparire più soddisfacente, anche in considerazione dei caratteri anomali che l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato deve necessariamente avere, ho ritenuto che non vi fossero ragioni pratiche per allontanarsi dalla concezione tradizionale che fa dello Stato un vero e proprio erede legittimo. Ho perciò incluso lo Stato nell'elenco dei successibili per legge riaffermando così esplicitamente la natura ereditaria del suo acquisto. DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI LEGITTIMI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 272

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art557 · fonte del testo

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