Art. 558 c.c. — Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
[1]La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
[2]Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
