Art. 467 c.c.
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[1]La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato.
[2]Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredita' o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 24 aprile 1969
