Art. 687 c.c. — Revocazione per sopravvenienza di figli

[1]Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente ((...)) del testatore, benche' postumo, ((anche)) adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio ((nato fuori del matrimonio)).

[2]((La revocazione ha luogo anche se il figlio e' stato concepito al tempo del testamento.))

[3]La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

[4]Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 687, che disciplina la revoca di diritto per sopravvenienza di figli, ho completato l'ultimo comma nel senso che la disposizione revocata cessa di essere tale e ha suoi pieni effetti non solo se i figli sopravvenuti siano premorti, ma anche se non vengano alla successione per assenza, indegnità o rinunzia, sempre che non si faccia luogo a rappresentazione. La ratio delle varie ipotesi è infatti sostanzialmente identica e non vi sarebbe alcuna plausibile ragione per un diverso trattamento. Ciò vale anche per l'ipotesi di rinunzia, dato che, per effetto delle nuove norme sulla rappresentazione, questa opera anche in caso di rinunzia, e perciò la revoca resta ferma, se vi sono discendenti del figlio sopravvenuto che abbia rinunziato. DELLE SOSTITUZIONI. Della sostituzione ordinaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 328

  • Nessuna modificazione sostanziale è stata apportata alle norme di questa sezione (artt. 688-691), tranne la soppressione dell'art. 228 e del secondo comma dell'art. 229 del progetto definitivo, in dipendenza del ripristino dell'istituto dell'accrescimento. Della sostituzione fedecommissaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 329

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014. 27 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

… sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente tolto: legittimoaggiunto: ... del testatore, benche' postumo, tolto: o legittimato o aggiunto: anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio tolto: naturale aggiunto: nato fuori del matrimonio.

La revocazione ha luogo anche se il figlio e' stato concepito al tempo del testamentotolto: , e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se e' gia' stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art687 · fonte del testo

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