Corte costituzionale

Sentenza n. 259/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/06/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 467 del codice

civile, nel testo anteriore alla innovazione introdotta con l'art.

171 dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di

famiglia), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1992 dal

Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Re Elena ed

altre e Re Roberto, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile promosso da Elena Re, Piera Re

e José Molinari vedova Re, rispettivamente figlie legittime e moglie

di Pietro Re deceduto nel 1973, contro Roberto Re, dichiarato figlio

naturale di Pietro Re con sentenza in data 21 febbraio 1978, al fine

di ottenere la declaratoria di nullità dell'atto di divisione -

stipulato dai medesimi nel 1986 - dell'eredità di Mario Re, deceduto

nel 1974 (successivamente alla morte del figlio Pietro), il Tribunale

di Genova, con ordinanza del 3 marzo 1992, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 467 cod. civ., nel

testo anteriore alla legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di

famiglia modificato dalla sentenza costituzionale n. 79/1969, nella

parte in cui esclude dal diritto di rappresentazione il figlio

naturale di chi, discendente o fratello del de cuius, non potendo o

non volendo accettare l'eredità, lasci o abbia discendenti

legittimi;

Secondo la norma impugnata, vigente all'epoca dell'apertura della

successione di Mario Re (1974), il figlio naturale di un figlio

premorto del de cuius non ha diritto di venire alla successione

dell'avo in rappresentanza del genitore quando quest'ultimo lasci

figli legittimi. Di qui la domanda di nullità della divisione

intervenuta tra le figlie legittime e il loro fratello naturale, in

quanto stipulata con un soggetto estraneo alla comunione ereditaria.

Ad avviso del giudice remittente, sia in linea di interpretazione

storica, sia in linea di interpretazione logica, il dispositivo della

sentenza n. 79/1969, pronunziata in relazione a un caso in cui il

figlio premorto del de cuius non aveva lasciato discendenti

legittimi, ma solo un figlio naturale, non consente di argomentare a

contrario il diniego ai figli naturali del diritto di

rappresentazione in presenza di figli legittimi, ma lascia

impregiudicata la questione, che ora viene sollevata, relativamente a

quest'altro caso.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la norma impugnata, in

quanto esclude i figli naturali dalla chiamata per rappresentazione

quando il loro genitore (figlio o fratello premorto o rinunziante del

de cuius) abbia lasciato discendenti legittimi, non possa sottrarsi

al confronto con gli artt. 541 e 574 (abrogati), che nell'ordinamento

previgente attribuivano ai figli naturali il diritto di concorrere

nella successione legittima con i figli legittimi in ragione di metà

della quota conseguita dai legittimi. Dal confronto emergerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento e un eccesso irrazionale di

tutela dei membri della famiglia legittima nell'ipotesi di

successione per rappresentazione. Pertanto si chiede una sentenza che

parifichi la disciplina di questa ipotesi a quella prevista dalle

norme da cui è stato tratto il tertium comparationis. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 30, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 467 cod. civ., nel testo anteriore alla

riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), nella

parte in cui esclude dal diritto di rappresentazione i figli naturali

di chi, discendente o fratello o sorella del de cuius, non potendo o

non volendo accettare l'eredità, lasci o abbia discendenti

legittimi.

Nella parte motiva l'ordinanza precisa che la questione non mira

ad ammettere, anche nell'ordinamento anteriore alla riforma, il

diritto di rappresentazione a pari titolo dei figli naturali insieme

con i figli legittimi, ma ad ammetterlo nella misura ridotta del

diritto di concorso con i figli legittimi previsto dagli artt. 541 e

574 (abrogati) nella successione (legittima) diretta.

2. - La questione è inammissibile.

La limitazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 467

cod. civ., testo del 1942, dichiarata dalla sentenza n. 79/1969, al

caso di sopravvivenza al figlio premorto del de cuius di soli figli

naturali, non è legata, come pensa il Tribunale remittente, al

petitum formulato in quell'occasione dal giudice a quo in riferimento

al caso oggetto di quel giudizio. Indipendentemente dalla

controversia concreta che ha dato luogo all'incidente di

costituzionalità, l'esclusione dell'ipotesi di esistenza anche di

figli legittimi dall'ambito normativo della sentenza riflette un

limite, derivante dal sistema successorio allora vigente, al potere

della Corte di incidere sulla disciplina della rappresentazione

ereditaria per accordarla con la tutela costituzionale dei figli

naturali.

In tale sistema i figli legittimi e i figli naturali (riconosciuti

o dichiarati) appartenevano a classi, o categorie, diverse di

successibili, gli uni alla classe dei parenti legittimi, gli altri

alla classe dei parenti naturali (art. 565 cod. civ., testo del

1942). I figli naturali erano chiamati a concorrere nella successione

legittima con i figli legittimi in base a vocazioni distinte, fondate

su titoli successori diversi e in ragione di quote determinate dal

concorso, ma contando ciascun legittimo per due: mancando una

vocazione congiunta in parti uguali, non poteva verificarsi nei loro

reciproci rapporti il fenomeno dell'accrescimento (art. 674 cod.

civ.).

Ne consegue che - essendo la vocazione (indiretta) per

rappresentazione, in quanto determinata per relationem a una chiamata

antecedente di cui sarebbe stato destinatario il rappresentato se

avesse potuto o voluto venire all'eredità, essenzialmente una

chiamata unica collettiva - nell'ordinamento del codice 1942 non era

configurabile una vocazione ab intestato di questa specie indirizzata

congiuntamente a figli legittimi e a figli naturali, appunto perché

erano successibili di classi diverse. Nell'ambito dell'istituto di

cui agli artt. 467 sgg. cod. civ., in presenza di figli legittimi, il

criterio di differenziazione del trattamento dei figli naturali -

riconosciuto legittimo, di fronte all'art. 30 della Costituzione, da

una giurisprudenza costante di questa Corte fino alla recente

sentenza n. 167/1992 - non poteva operare se non come criterio di

esclusione dei figli naturali.

Sola alternativa possibile è l'attribuzione congiunta della quota

del rappresentato ai figli legittimi e ai figli naturali, con

conseguente divisione in parti uguali. Ma questa soluzione presuppone

l'equiparazione delle due categorie di figli, e quindi la

costituzione di una nuova autonoma classe di successibili formata dai

discendenti del de cuius e identificata dal rapporto di filiazione

indipendentemente dalla fonte della discendenza (matrimonio o

procreazione fuori del matrimonio). Una tale innovazione, introdotta,

senza efficacia retroattiva, dalla legge di riforma del diritto di

famiglia (art. 565, nuovo testo, cod. civ.), appartiene

esclusivamente al potere legislativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 467 cod. civ., nel testo anteriore alla legge 19 maggio

1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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