Art. 458 c.c. — Divieto di patti successori

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E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 16 marzo 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 458 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 292/2026

    6 gennaio 2026

    In tema di contratto di fideiussione, la clausola che prevede che gli eredi del garante siano solidalmente obbligati per il debito contratto non viola il divieto di patto successorio di cui all'art. 458 c.c., in quanto non è volta ad incidere sulla delazione ereditaria ma conserva la funzione tipica di garanzia del contratto cui accede, né si pone in contrasto col principio, sotteso all'art. 1372 c.c., di relatività degli effetti del contratto, dal momento che, alla luce della disciplina generale in tema di successioni (in particolare degli artt. 470 e 484 c.c.), agli eredi è sempre concessa la facoltà di sottrarsi al vincolo, rinunciando all'eredità o accettandola con beneficio di inventario, nonostante qualunque divieto del testatore.

    Art. 458 c.c. · Art. 752 c.c. · Art. 484 c.c. · Art. 1295 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 65 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art458 · fonte del testo

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